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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 03/12/2014
Testo in vigore dal: 12-11-2014
al: 28-2-2015
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di  opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e  urgenti,  nonche'  per
favorire   il   potenziamento   delle   reti   autostradali   e    di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni in materia ambientale per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni  di
crisi connesse alla  gestione  dei  rifiuti,  nonche'  di  introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico  e  favorire  la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; 
  RITENUTA infine la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare
disposizioni per la  semplificazione  burocratica,  il  rilancio  dei
settori dell'edilizia e  immobiliare,  il  sostegno  alle  produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento e  la
concessione degli ammortizzatori sociali  in  deroga  alla  normativa
vigente al fine di assicurare  un'adeguata  tutela  del  reddito  dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi  sugli   assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
urgenti  per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di   interesse
                             nazionale) 
 
  1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ((. . . )).
L'incarico  e'   rinnovabile   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  anche  dei  risultati
conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma
8. ((Al Commissario di cui al  primo  periodo  non  sono  corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,  comunque
denominati.)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta  appenninica  Apice-Orsara,  ((fatta   salva   la   previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria  in
superficie,))  il  Commissario  rielabora  i  progetti   anche   gia'
approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti
preliminari, il Commissario puo' bandire  la  gara  e  tassativamente
entro centoventi giorni  dall'approvazione  dei  progetti  decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei
lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. ((Negli avvisi,  nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata  accettazione,  da  parte  delle  imprese,   delle   clausole
contenute nei protocolli di legalita'  stipulati  con  le  competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle  misure  di
prevenzione, controllo e contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della  regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione  dalla  gara  e
che il mancato adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  clausole
medesime,  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  comporta  la
risoluzione del contratto stesso.)) ((Il  mancato  inserimento  delle
suddette previsioni)) comporta la revoca del mandato di  Commissario.
Il Commissario provvede inoltre all'espletamento  di  ogni  attivita'
amministrativa,  tecnica  ed  operativa,  comunque  finalizzata  alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria,  utilizzando  all'uopo
le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento
delle  strutture  tecniche  citate.  In  sede  di  aggiornamento  del
Contratto di programma il Commissario trasmette al  CIPE  i  progetti
approvati, il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di
avanzamento,   segnalando   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento  degli  interventi.  Il  contratto  istituzionale  di
sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari
puo' essere derogato in base alle decisioni assunte  dal  Commissario
di cui al comma 1. 
  ((2-bis. Si applicano gli obblighi di  pubblicazione  di  cui  agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190)). 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti  ((.  .  .)).  Qualora  alla  conferenza   di   servizi   il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato  assente,
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei  servizi  deve  essere
motivato e recare,  a  pena  di  non  ammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'assenso.   ((Con
riferimento agli interventi di cui al  presente  comma,  in  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,    paesaggistico-territoriale    o     del     patrimonio
storico-artistico ovvero alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i
termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.)) 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  ((6. Sulla base di  apposita  convenzione  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  si  avvale  della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento  e  i
rapporti  con  i  territori  interessati,  ai  fini  della   migliore
realizzazione dell'opera)). 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8.  Il  Commissario  ((,  entro  il   31   gennaio   dell'esercizio
finanziario successivo  a  quello  di  riferimento,))  provvede  alla
rendicontazione annuale delle spese  di  realizzazione  della  tratta
ferroviaria  Napoli  -  Bari  sulla  scorta  dei  singoli  stati   di
avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento  degli  interventi.  ((Il  rendiconto  semestrale  e'
pubblicato nei siti web del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle regioni il cui  territorio  e'  attraversato  dalla
tratta ferroviaria Napoli-Bari.)) 
  ((8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni  del  patto  di
stabilita' interno, il Commissario  e'  autorizzato  a  richiedere  i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza  nazionale  e,  in  via  successiva,  sulle   risorse   di
competenza  regionale,  che  insieme  concorrono  a  determinare   la
copertura finanziaria dell'opera)). 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del  presente  articolo
si applicano anche alla  realizzazione  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo - Catania - Messina. 
  10. ((Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di
vigenza e' scaduto e  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in  data  8  agosto  2014  tra  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo e'  trasmesso  alle  Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri  sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto puo' comunque essere emanato)). Una quota pari  a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge  27  dicembre
2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di  RFI  e'
finalizzata agli interventi di  manutenzione  straordinaria  previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014,  con  conseguente
automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.  ((Agli
enti locali che  hanno  sottoscritto,  entro  il  31  dicembre  2013,
apposite convenzioni con la societa'  RFI  Spa  per  l'esecuzione  di
opere  volte  all'eliminazione  di  passaggi  a  livello,  anche   di
interesse regionale,  pericolosi  per  la  pubblica  incolumita',  e'
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di  stabilita'  interno
per gli  anni  2014  e  2015  le  spese  da  essi  sostenute  per  la
realizzazione di tali interventi, a condizione che  la  societa'  RFI
Spa  disponga  dei  relativi   progetti   esecutivi,   di   immediata
cantierabilita', alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si  provvede  per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione  degli  spazi  finanziari  tra  gli  enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti)). 
  ((10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve  termine  opere
di interesse pubblico nazionale o europeo  nel  settore  ferroviario,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti redige il Piano di  ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri  di  convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da  ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting  Europe  Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto  dei  passeggeri.
Il  Piano  e'  redatto  in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria  del  settore  ed  e'  tempestivamente  reso  pubblico  nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)). 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore ((della  legge
di conversione)) del presente decreto, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi  improrogabilmente
entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti  dall'ENAC
con i gestori degli scali aeroportuali di  interesse  nazionale.  Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e
dagli enti locali interessati sui piani  regolatori  aeroportuali  in
base  alle  disposizioni  del  regolamento  recante  disciplina   dei
procedimenti di localizzazione delle opere di  interesse  statale  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe,  a  tutti  gli
effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle  singole  opere
inserite negli stessi piani regolatori. 
  ((11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli  investimenti
negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il  livello  dei  diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura  della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti per  la  successiva  approvazione  entro  i  successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa  aeroportuale  entra
in vigore, fatti salvi  i  poteri  dell'Autorita'  di  sospendere  il
regime  tariffario  ai  sensi  dell'articolo   80,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Per  i  contratti  di  programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la  disciplina  in  essi
prevista in relazione  sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
consultazione, salvo il rispetto del  termine  di  centoventi  giorni
dall'apertura della procedura di consultazione  per  gli  adeguamenti
tariffari. 
  11-ter.  In  attuazione  degli  articoli  1,  paragrafo  5,  e  11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura  per  la  risoluzione  di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti  dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda  il  piano  di  investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano  di  investimento  risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti
nel  piano  di  investimento  degli  aeroporti  i  cui  contratti  di
programma risultano  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  2014,  i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono  determinati  applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International    Air    Transportation    Association     ai     fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le  agenzie  di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1º gennaio 2015 fino alla data  di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati  in  applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo  III  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni)).