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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2014, n. 100

Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. (14G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2014
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2014)
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Testo in vigore dal: 17-7-2014
al: 15-9-2014
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; 
  Visto il decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto al riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, della Societa'  ILVA  S.p.a.  per
l'esercizio dello stabilimento  siderurgico  ubicato  nei  comuni  di
Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu'  rigorosa
protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione  in  anticipo
della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della  Commissione,  del
28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori
tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro  e
acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, recante approvazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e  7,
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89; 
  Valutate le risultanze delle verifiche di carattere  amministrativo
sullo stabilimento siderurgico della Societa' ILVA S.p.a., che  hanno
evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e
per la salute derivanti anche  dalla  mancata  attuazione  del  piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria; 
  Considerato che la  continuita'  del  funzionamento  produttivo  di
stabilimenti di interesse strategico  costituisce  una  priorita'  di
carattere nazionale, soprattutto  in  considerazione  dei  prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute e di  salvaguardia
dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  e  la  continuita'
produttiva ed  occupazionale  dello  stabilimento  siderurgico  della
Societa' ILVA Spa in quanto  stabilimento  industriale  di  interesse
strategico  nazionale,  ai   sensi   dell'articolo   1   del   citato
decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 231 del 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per la realizzazione del piano delle  misure  e  delle
  attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  per   le   imprese
  sottoposte a commissariamento straordinario 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del
piano di cui all'articolo  1,  comma  5,  nei  termini  nello  stesso
previsti, si  intende  che,  trattandosi  di  un  numero  elevato  di
prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31  luglio  2015
sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza
a  quella  data.  Entro  il  31   dicembre   2015,   il   commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza
delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di
tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per
l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE  del  28
febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.». 
  2. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 marzo  2014,  di  approvazione  del
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria, adottato a  norma  dell'articolo  1,  commi  5  e  7,  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori  produzione
e le procedure per lo  spegnimento  all'entrata  in  esercizio  della
Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia
5, devono essere avviate entro e non oltre  il  30  giugno  2016.  Il
riavvio   dell'impianto   dovra'   essere   valutato   dall'Autorita'
competente  sulla  base  di  apposita  richiesta   di   ILVA   S.p.A.
nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. 
  3. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte  II  dell'Allegato  al
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria, approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5
e 7,  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  deve  essere  messo
fuori produzione e le procedure per  lo  spegnimento  all'entrata  in
esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non  oltre  il  30
giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA
S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle
prescrizioni. 
  4. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al  periodo  precedente,
l'impresa  commissariata  di  cui  all'articolo  1,   comma   1   del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  puo'  contrarre  finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo  patrimonio.
La funzionalita' di  cui  al  periodo  precedente  e'  attestata  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  relativamente  alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso  di
finanziamenti   funzionali    alla    continuazione    dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non
ancora oggetto di trattative.».