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DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101

Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2014
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-8-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  maggio  2012,  sul  diritto  all'informazione  nei
procedimenti penali; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la legge 22 aprile 2005,  n.  69,  recante  disposizioni  per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea -  Legge   di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 293: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Salvo quanto previsto dall'articolo  156,  l'ufficiale  o
l'agente incaricato  di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la
custodia cautelare  consegna  all'imputato  copia  del  provvedimento
unitamente a una comunicazione scritta, redatta  in  forma  chiara  e
precisa e,  per  l'imputato  che  non  conosce  la  lingua  italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: 
          a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e  di
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato  nei  casi  previsti
dalla legge; 
          b)  del  diritto  di  ottenere   informazioni   in   merito
all'accusa; 
          c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di  atti
fondamentali; 
          d)  del  diritto  di  avvalersi  della  facolta'   di   non
rispondere; 
          e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda  il
provvedimento; 
          f) del diritto di informare le  autorita'  consolari  e  di
dare avviso ai familiari; 
          g)  del  diritto  di  accedere  all'assistenza  medica   di
urgenza; 
          h) del diritto di  essere  condotto  davanti  all'autorita'
giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio  dell'esecuzione,  se
la misura applicata e' quella della  custodia  cautelare  in  carcere
ovvero non oltre dieci giorni se la persona e'  sottoposta  ad  altra
misura cautelare; 
          i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per  rendere
l'interrogatorio, di impugnare  l'ordinanza  che  dispone  la  misura
cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui  al  comma  1
non  sia  prontamente  disponibile  in   una   lingua   comprensibile
all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 
        1-ter.  L'ufficiale  o  l'agente   incaricato   di   eseguire
l'ordinanza  informa   immediatamente   il   difensore   di   fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di  ufficio  designato  a  norma
dell'articolo 97 e redige verbale di tutte  le  operazioni  compiute,
facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1
o dell'informazione orale  fornita  ai  sensi  del  comma  1-bis.  Il
verbale  e'  immediatamente  trasmesso  al  giudice  che  ha   emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.»; 
    b) all'articolo 369, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il  pubblico  ministero  informa  altresi'  la  persona
sottoposta alle  indagini  e  la  persona  offesa  del  diritto  alla
comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.»; 
    c) all'articolo 294, al comma 1-bis,  in  fine,  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:  "Il  giudice,  anche  d'ufficio,   verifica   che
all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo  293,
comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma  1-bis
dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare
la comunicazione o l'informazione ivi indicate.»; 
    d) all'articolo 369-bis: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «e  416,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero, al piu' tardi,  contestualmente  all'avviso  della
conclusione  delle  indagini  preliminari  ai   sensi   dell'articolo
415-bis,»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
        «d-bis) l'informazione del  diritto  all'interprete  ed  alla
traduzione di atti fondamentali;»; 
    e) all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che
hanno eseguito l'arresto  o  il  fermo  o  hanno  avuto  in  consegna
l'arrestato, ne danno immediata notizia  al  pubblico  ministero  del
luogo  ove  l'arresto  o  il  fermo  e'  stato  eseguito.  Consegnano
all'arrestato o al fermato  una  comunicazione  scritta,  redatta  in
forma chiara e precisa e, se questi non conosce la  lingua  italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: 
          a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e  di
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato  nei  casi  previsti
dalla legge; 
          b)  del  diritto  di  ottenere   informazioni   in   merito
all'accusa; 
          c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di  atti
fondamentali; 
          d)  del  diritto  di  avvalersi  della  facolta'   di   non
rispondere; 
          e) del diritto di accedere agli atti  sui  quali  si  fonda
l'arresto o il fermo; 
          f) del diritto di informare le  autorita'  consolari  e  di
dare avviso ai familiari; 
          g)  del  diritto  di  accedere  all'assistenza  medica   di
urgenza; 
          h) del diritto di  essere  condotto  davanti  all'autorita'
giudiziaria per  la  convalida  entro  novantasei  ore  dall'avvenuto
arresto o fermo; 
          i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per  rendere
l'interrogatorio  e  di  proporre  ricorso  per   cassazione   contro
l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui  al  comma  1
non  sia  prontamente  disponibile  in   una   lingua   comprensibile
all'arrestato o al fermato, le informazioni sono  fornite  oralmente,
salvo  l'obbligo  di  dare  comunque,  senza  ritardo,  comunicazione
scritta all'arrestato o al fermato.»; 
        3) al comma 3 dopo le parole:  «che  lo  hanno  determinato»,
sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti:   «nonche'   la   menzione
dell'avvenuta    consegna    della    comunicazione     scritta     o
dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis»; 
    f) all'articolo 391, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Il  giudice  altresi',  anche  d'ufficio,   verifica   che
all'arrestato o al fermato sia stata data  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 386, comma 1, o che  comunque  sia  stato  informato  ai
sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso,
a  dare  o  a  completare  la  comunicazione  o  l'informazione   ivi
indicate.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2012/13/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°
          giugno 2012, n. L 142. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi). -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura  penale)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988,  n.
          250, S.O. 
              La legge  22  aprile  2005,  n.  69  (Disposizioni  per
          conformare  il  diritto  interno  alla   decisione   quadro
          2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
          mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna  tra
          Stati membri) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          aprile 2005, n. 98. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 6  agosto  2013,
          n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 293 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato  dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art. 293 (Adempimenti esecutivi). -  1.  Salvo  quanto
          previsto  dall'articolo   156,   l'ufficiale   o   l'agente
          incaricato di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la
          custodia  cautelare   consegna   all'imputato   copia   del
          provvedimento  unitamente  a  una  comunicazione   scritta,
          redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
          conosce la lingua italiana, tradotta in una  lingua  a  lui
          comprensibile, con cui lo informa: 
                a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
          e di essere ammesso al patrocinio a spese dello  Stato  nei
          casi previsti dalla legge; 
                b) del diritto di  ottenere  informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di
          atti fondamentali; 
                d) del diritto di avvalersi  della  facolta'  di  non
          rispondere; 
                e) del diritto di accedere agli  atti  sui  quali  si
          fonda il provvedimento; 
                f) del diritto di informare le autorita' consolari  e
          di dare avviso ai familiari; 
                g) del diritto di accedere all'assistenza  medica  di
          urgenza; 
                h)   del   diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita'   giudiziaria   non   oltre   cinque   giorni
          dall'inizio dell'esecuzione,  se  la  misura  applicata  e'
          quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
          dieci giorni se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare; 
                i) del diritto di comparire dinanzi  al  giudice  per
          rendere  l'interrogatorio,  di  impugnare  l'ordinanza  che
          dispone  la  misura   cautelare   e   di   richiederne   la
          sostituzione o la revoca. 
                1-bis. Qualora la comunicazione  scritta  di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'imputato, le  informazioni  sono  fornite
          oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
          comunicazione scritta all'imputato. 
                1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di  eseguire
          l'ordinanza informa immediatamente il difensore di  fiducia
          eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
          norma  dell'articolo  97  e  redige  verbale  di  tutte  le
          operazioni compiute, facendo menzione della consegna  della
          comunicazione di cui al comma 1 o  dell'informazione  orale
          fornita  ai  sensi  del  comma   1-bis.   Il   verbale   e'
          immediatamente  trasmesso  al   giudice   che   ha   emesso
          l'ordinanza e al pubblico ministero. 
              2. Le ordinanze che  dispongono  misure  diverse  dalla
          custodia cautelare sono notificate all'imputato. 
              3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la  loro
          notificazione   o   esecuzione,   sono   depositate   nella
          cancelleria del giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 
              4.  Copia  dell'ordinanza  che   dispone   una   misura
          interdittiva   e'   trasmessa   all'organo    eventualmente
          competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.». 
              - Il testo dell'articolo 369 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato  dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo  quando
          deve compiere un atto al quale il difensore ha  diritto  di
          assistere [c.p.p. 364, 365], il  pubblico  ministero  invia
          per posta, in piego chiuso  raccomandato  con  ricevuta  di
          ritorno, alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  alla
          persona offesa una informazione di garanzia con indicazione
          delle norme di legge che si assumono violate della  data  e
          del luogo del fatto e con invito a esercitare  la  facolta'
          di nominare un difensore di fiducia. 
              1-bis.  Il  pubblico  ministero  informa  altresi'   la
          persona sottoposta alle indagini e la  persona  offesa  del
          diritto  alla  comunicazione  previsto  dall'articolo  335,
          comma 3. 
              2. Qualora ne ravvisi la  necessita'  ovvero  l'ufficio
          postale  restituisca  il  piego  per  irreperibilita'   del
          destinatario,  il  pubblico  ministero  puo'  disporre  che
          l'informazione  di  garanzia   sia   notificata   a   norma
          dell'articolo 151.». 
              Il testo  dell'articolo  294  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 294 (Interrogatorio della  persona  sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
          o   del   fermo   di   indiziato   di    delitto    procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare in carcere immediatamente e  comunque  non  oltre
          cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione  della  custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 
              1-bis. Se la persona  e'  sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla  sua  notificazione.Il
          giudice, anche  d'ufficio,  verifica  che  all'imputato  in
          stato di custodia  cautelare  in  carcere  o  agli  arresti
          domiciliari  sia  stata  data  la  comunicazione   di   cui
          all'articolo  293,  comma  1,  o  che  comunque  sia  stato
          informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
          provvede,  se  del  caso,  a  dare  o   a   completare   la
          comunicazione o l'informazione ivi indicate. 
              1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
              2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne  da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre nuovamente dalla data  in  cui  il  giudice  riceve
          comunicazione della cessazione dell'impedimento o  comunque
          accerta la cessazione dello stesso. 
              3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede,  a  norma  dell'articolo
          299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
              4.  Ai  fini  di   quanto   previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. 
              4-bis. Quando la misura  cautelare  e'  stata  disposta
          dalla Corte di Assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
              5.   Per   gli   interrogatori   da   assumere    nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice   o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo. 
              6. L'interrogatorio della persona in stato di  custodia
          cautelare  da  parte  del  pubblico  ministero   non   puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.». 
              Il testo dell'articolo 369-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 369-bis (Informazione  della  persona  sottoposta
          alle indagini sul diritto di difesa). -  1.  Al  compimento
          del primo atto a cui il difensore ha diritto  di  assistere
          e, comunque, prima dell'invito a  presentarsi  per  rendere
          l'interrogatorio ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
          articoli  375,  comma  3,  e  416ovvero,  al  piu'   tardi,
          contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini
          preliminari ai sensi  dell'articolo  415-bis,  il  pubblico
          ministero,  a  pena  di  nullita'  degli  atti  successivi,
          notifica  alla  persona   sottoposta   alle   indagini   la
          comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 
              2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: 
                a) l'informazione della obbligatorieta' della  difesa
          tecnica  nel  processo  penale,  con  l'indicazione   della
          facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla  persona
          sottoposta alle indagini; 
                b) il nominativo del difensore  d'ufficio  e  il  suo
          indirizzo e recapito telefonico; 
                c)  l'indicazione  della  facolta'  di  nominare   un
          difensore di fiducia con l'avvertimento che,  in  mancanza,
          l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio; 
                d)  l'indicazione  dell'obbligo  di   retribuire   il
          difensore d'ufficio ove non sussistano  le  condizioni  per
          accedere  al  beneficio  di   cui   alla   lettera   e)   e
          l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad
          esecuzione forzata; 
                d-bis) l'informazione del diritto  all'interprete  ed
          alla traduzione di atti fondamentali; 
                e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al
          patrocinio a spese dello Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 386  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso  di
          arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di
          polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
          o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne  danno  immediata
          notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o  il
          fermo e' stato  eseguito.  Consegnano  all'arrestato  o  al
          fermato una comunicazione scritta, redatta in forma  chiara
          e precisa e, se questi  non  conosce  la  lingua  italiana,
          tradotta in una lingua a  lui  comprensibile,  con  cui  lo
          informano: 
                a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
          e di essere ammesso al patrocinio a spese dello  Stato  nei
          casi previsti dalla legge; 
                b) del diritto di  ottenere  informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di
          atti fondamentali; 
                d) del diritto di avvalersi  della  facolta'  di  non
          rispondere; 
                e) del diritto di accedere agli  atti  sui  quali  si
          fonda l'arresto o il fermo; 
                f) del diritto di informare le autorita' consolari  e
          di dare avviso ai familiari; 
                g) del diritto di accedere all'assistenza  medica  di
          urgenza; 
                h)   del   diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
          ore dall'avvenuto arresto o fermo; 
                i) del diritto di comparire dinanzi  al  giudice  per
          rendere  l'interrogatorio  e  di   proporre   ricorso   per
          cassazione contro l'ordinanza che  decide  sulla  convalida
          dell'arresto o del fermo. 
                1-bis. Qualora la comunicazione  scritta  di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'arrestato o al fermato,  le  informazioni
          sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di  dare  comunque,
          senza ritardo, comunicazione  scritta  all'arrestato  o  al
          fermato. 
              2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli  ufficiali  e  gli
          agenti di polizia giudiziaria informano  immediatamente  il
          difensore di fiducia eventualmente nominato  ovvero  quello
          di  ufficio  designato  dal  pubblico  ministero  a   norma
          dell'articolo 97. 
              3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo
          389  comma  2,  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
          giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
          del pubblico ministero al piu' presto e comunque non  oltre
          ventiquattro  ore  dall'arresto  o  dal  fermo.  Entro   il
          medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per
          via telematica, salvo che il pubblico  ministero  autorizzi
          una dilazione maggiore.  Il  verbale  contiene  l'eventuale
          nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del  giorno,
          dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo  e'  stato
          eseguito  e  l'enunciazione  delle  ragioni  che  lo  hanno
          determinato  nonche'  la  menzione  dell'avvenuta  consegna
          della  comunicazione  scritta  o  dell'informazione   orale
          fornita ai sensi del comma 1-bis. 
              4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico  ministero  mediante  la  conduzione  nella   casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo   e'   stato   eseguito,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 558. 
              5. Il pubblico ministero puo' disporre che  l'arrestato
          o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati  nel
          comma 1 dell'articolo 284  ovvero,  se  ne  possa  derivare
          grave  pregiudizio  per  le  indagini,  presso  altra  casa
          circondariale o mandamentale. 
              6. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
          che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
          1. 
              7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non  sono
          osservati i termini previsti dal comma 3.». 
              - Il testo dell'articolo 391  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 391(Udienza di  convalida).  -  1.  L'udienza  di
          convalida  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
          partecipazione necessaria [del pubblico  ministero  e]  del
          difensore dell'arrestato o del fermato. 
              2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
          reperito o non e' comparso, il  giudice  provvede  a  norma
          dell'articolo  97  comma  4.  Il  giudice  altresi',  anche
          d'ufficio, verifica che  all'arrestato  o  al  fermato  sia
          stata data la comunicazione di cui all'articolo 386,  comma
          1, o che comunque sia stato informato ai  sensi  del  comma
          1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del  caso,  a
          dare o a completare la comunicazione o  l'informazione  ivi
          indicate. 
              3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i  motivi
          dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in  ordine
          alla  liberta'  personale.  Il   giudice   procede   quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
              4. Quando risulta che l'arresto o  il  fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
              5.  Se  ricorrono  le  condizioni   di   applicabilita'
          previste  dall'articolo  273  e   taluna   delle   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274,  il  giudice  dispone
          l'applicazione   di   una   misura   coercitiva   a   norma
          dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per
          uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero
          per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche  fuori
          dai casi  di  flagranza,  l'applicazione  della  misura  e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 
              6. Quando non provvede a norma del comma 5, il  giudice
          dispone   con   ordinanza    la    immediata    liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
              7. Le ordinanze previste dai commi precedenti,  se  non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata anche quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice.».