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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 369

Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero
((notifica))
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
((
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))
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