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LEGGE 22 aprile 2014, n. 65

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. (14G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/2014
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Testo in vigore dal: 25-4-2014
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  alla  legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  in  materia   di
       rappresentanza di genere, e relative norme transitorie 
 
  1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia successive alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, nel caso di tre preferenze espresse,  ai  sensi  dell'articolo
14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.  18,  queste  devono
riguardare candidati di  sesso  diverso,  pena  l'annullamento  della
terza preferenza. 
  2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, ottavo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista  i
candidati dello stesso sesso  non  possono  eccedere  la  meta',  con
arrotondamento  all'unita'.  Nell'ordine  di  lista,  i   primi   due
candidati devono essere di sesso diverso»; 
    b) all'articolo 13, primo  comma,  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «Verifica che  nelle  liste  dei  candidati  sia
rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma,  secondo
periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando  i  nomi  dei
candidati  appartenenti  al  genere  piu'  rappresentato,  procedendo
dall'ultimo della lista, in modo  da  assicurare  il  rispetto  della
medesima   disposizione.   Qualora   la   lista,   all'esito    della
cancellazione delle candidature  eccedenti,  contenga  un  numero  di
candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la  lista.  Verifica
altresi'  che  nelle  liste  dei  candidati  sia  rispettato   quanto
prescritto dall'articolo 12, ottavo comma,  terzo  periodo.  In  caso
contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo
il primo candidato quello successivo di sesso diverso»; 
    c) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «L'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze. Nel  caso  di
piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza». 
  3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  di  cui  al
comma 2, si applicano per  le  elezioni  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 24 gennaio  1979,
          n.  18,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente: 
              "Art.  14.  L'elettore  puo'  esprimere  fino   a   tre
          preferenze. Nel caso di piu'  preferenze  espresse,  queste
          devono  riguardare  candidati  di   sesso   diverso,   pena
          l'annullamento della seconda e della terza preferenza. 
              Una sola preferenza puo' essere espressa per  candidati
          della lista di minoranza  linguistica  che  si  collega  ai
          sensi dell'articolo 12.". 
              Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 18  del
          1979, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  12.  Le  liste  dei  candidati   devono   essere
          presentate, per ciascuna circoscrizione,  alla  cancelleria
          della  corte  d'appello  presso  la  quale  e'   costituito
          l'ufficio elettorale  circoscrizionale,  dalle  ore  8  del
          quarantesimo giorno alle ore 20 del  trentanovesimo  giorno
          antecedenti quello della votazione. 
              Le liste dei candidati devono  essere  sottoscritte  da
          non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori. 
              I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle  liste
          elettorali di ogni regione della circoscrizione per  almeno
          il 10 per cento del minimo fissato al secondo  comma,  pena
          la nullita' della lista. 
              Nessuna sottoscrizione e' richiesta  per  i  partiti  o
          gruppi politici costituiti  in  gruppo  parlamentare  nella
          legislatura in corso  al  momento  della  convocazione  dei
          comizi anche in una sola delle  Camere  o  che  nell'ultima
          elezione  abbiano  presentato   candidature   con   proprio
          contrassegno e abbiano ottenuto almeno  un  seggio  in  una
          delle  due  Camere.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta
          altresi' per i partiti o gruppi  politici  che  nell'ultima
          elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste
          per l'attribuzione dei seggi in ragione  proporzionale  con
          le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma
          1, del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
          elezione della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  pur
          sotto  un  diverso  contrassegno,  un  candidato  risultato
          eletto in un collegio uninominale.  Nessuna  sottoscrizione
          e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi  politici  che
          nell'ultima elezione  abbiano  presentato  candidature  con
          proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno  un  seggio
          al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione e' richiesta,
          altresi', nel caso in cui la lista sia  contraddistinta  da
          un contrassegno composito, nel quale sia  contenuto  quello
          di un partito o gruppo politico esente da tale onere. 
              Nel caso di cui al precedente comma,  la  dichiarazione
          di presentazione della lista deve essere  sottoscritta  dal
          presidente o dal segretario del partito o  gruppo  politico
          ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
          mandato  autenticato  da  notaio.  La  sottoscrizione  puo'
          essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
          lettera  a)  del  quarto  comma  dell'articolo  precedente,
          sempre che, nell'atto  di  designazione,  agli  stessi  sia
          stato conferito anche  il  mandato  di  provvedere  a  tale
          incombenza, ovvero venga da essi  esibito,  all'atto  della
          presentazione   delle   candidature,    apposito    mandato
          autenticato  da  notaio.  Nel  primo  caso   il   Ministero
          dell'interno  provvede  a  comunicare  a  ciascun   ufficio
          elettorale  circoscrizionale  che  la  designazione   degli
          incaricati comprende anche il mandato di  sottoscrivere  la
          dichiarazione di presentazione delle candidature. La  firma
          del sottoscrittore deve essere autenticata da un  notaio  o
          da un cancelliere di pretura. 
              Nessun candidato puo' essere compreso in liste  recanti
          contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione. 
              Ogni candidato,  nella  dichiarazione  di  accettazione
          della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
          candidatura in  altre  circoscrizioni,  specificando  quali
          sono. 
              Ciascuna lista deve comprendere un numero di  candidati
          non minore di tre e non maggiore del numero dei  membri  da
          eleggere    nella    circoscrizione.     All'atto     della
          presentazione, in ciascuna lista i candidati  dello  stesso
          sesso non possono eccedere  la  meta',  con  arrotondamento
          all'unita'. Nell'ordine di lista,  i  primi  due  candidati
          devono essere di sesso diverso. 
              Ciascuna  delle  liste   di   candidati   eventualmente
          presentate da partiti  o  gruppi  politici  espressi  dalla
          minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
          tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena  del
          Friuli-Venezia  Giulia  puo'   collegarsi,   agli   effetti
          dell'assegnazione  dei  seggi   previsti   dai   successivi
          articoli  21  e  22,   con   altra   lista   della   stessa
          circoscrizione presentata  da  partito  o  gruppo  politico
          presente  in  tutte  le  circoscrizioni   con   lo   stesso
          contrassegno.  
              A tale  scopo,  nella  dichiarazione  di  presentazione
          della lista, deve essere indicata la lista con la quale  si
          intende effettuare il  collegamento.  Le  dichiarazioni  di
          collegamento fra le liste debbono essere reciproche. 
              La dichiarazione  di  presentazione  della  lista  deve
          contenere l'indicazione di un  delegato  effettivo  ed  uno
          supplente autorizzati a designare  i  rappresentanti  della
          lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale,  presso
          gli uffici elettorali provinciali e presso  gli  uffici  di
          ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
          di cui all'articolo 25 del testo unico 30  marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni. 
              Per gli uffici elettorali provinciali  la  designazione
          deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno  in  cui
          avviene l'elezione, presso  la  cancelleria  del  tribunale
          nella cui circoscrizione e' compreso  il  comune  capoluogo
          della provincia.". 
              Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 18  del
          1979, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 13. L'ufficio elettorale circoscrizionale,  entro
          il   trentaseiesimo   giorno   antecedente   quello   della
          votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini  di  cui
          al precedente articolo 12  ed  all'articolo  22  del  testo
          unico 30 marzo 1957, n. 361,  e  successive  modificazioni,
          decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e
          delle dichiarazioni di  collegamento.  Verifica  che  nelle
          liste  dei  candidati  sia  rispettato  quanto   prescritto
          dall'articolo 12, ottavo comma, secondo  periodo.  In  caso
          contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati
          appartenenti  al  genere  piu'  rappresentato,   procedendo
          dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il  rispetto
          della medesima disposizione. Qualora  la  lista,  all'esito
          della cancellazione delle candidature  eccedenti,  contenga
          un numero di  candidati  inferiore  al  minimo  prescritto,
          ricusa la lista. Verifica  altresi'  che  nelle  liste  dei
          candidati sia rispettato  quanto  prescritto  dall'articolo
          12,  ottavo  comma,  terzo  periodo.  In  caso   contrario,
          modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando  dopo
          il primo candidato  quello  successivo  di  sesso  diverso.
          Assegna un numero progressivo  a  ciascuna  lista  ammessa,
          mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati
          di lista appositamente convocati. Le liste di cui  al  nono
          comma  dell'articolo  12  assumono  il  numero  progressivo
          immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla  lista
          alla quale  sono  collegate.  I  contrassegni  delle  liste
          saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti
          contenenti  le  liste  dei   candidati   secondo   l'ordine
          risultato dal  sorteggio.  Le  decisioni  sono  comunicate,
          nello stesso giorno, ai delegati di lista. 
              Contro le decisioni  di  eliminazione  di  liste  o  di
          candidati, o di non ammissione di collegamento, i  delegati
          di lista possono ricorrere, entro  ventiquattro  ore  dalla
          comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale. 
              Per  le  modalita'  relative  alla  presentazione   dei
          ricorsi nonche' per  le  modalita'  ed  i  termini  per  le
          decisioni degli stessi e per le  conseguenti  comunicazioni
          ai ricorrenti ed agli uffici  elettorali  circoscrizionali,
          si osservano le norme di  cui  all'articolo  23  del  testo
          unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 
              Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste  e
          i  candidati  ammessi  deve  essere  pubblicato   nell'albo
          pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo  giorno
          antecedente la data delle elezioni.".