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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  25-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

((L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza))
.
((14))

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."