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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. (14G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/4/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2014, n. 87 (in G.U. 7/6/2014, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di adottare  misure  d'urgenza
volte a garantire il regolare  svolgimento  del  servizio  scolastico
sull'intero territorio nazionale; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito
di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a  posti
di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56
del  15  luglio  2011,  disposizioni  finalizzate  a  consentire   la
continuita'  dell'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali,  in   via
transitoria  e  nelle  sedi  di  assegnazione,  dai   soggetti   gia'
dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico  in  ambienti
in cui siano garantite idonee  condizioni  igienico-sanitarie,  nelle
regioni in cui non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica 
 
  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale e comunque, nel caso in  cui  la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: "che deve avvenire prima
dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui  all'articolo  29  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo  sostituito
dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse. 
  2-ter.  ((Entro  il  31  marzo  2015)),   e'   bandita   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128,  la  prima  tornata  del   corso-concorso   nazionale   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle  vacanze
di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la  graduatoria
di cui al comma 1-bis del medesimo articolo  17.  In  sede  di  prima
applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel  rispetto
della normativa vigente, sia riservata  ai  soggetti  gia'  vincitori
ovvero   utilmente   collocati   nelle   graduatorie   di    concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale,  ai  soggetti  che
hanno  un  contenzioso  pendente,  che  abbiano  avuto  una  sentenza
favorevole almeno nel primo grado  di  giudizio  ovvero  non  abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto,  alcuna  sentenza  definitiva,  nel  limite  della
suddetta  riserva  di  posti  gia'  autorizzata  per  il   menzionato
corso-concorso,  contenzioso  legato  ai   concorsi   per   dirigente
scolastico  di  cui  al  decreto  direttoriale  22   novembre   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,  n.  202,
nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma  degli  incarichi  di
presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli  valutabili  tra  i  quali
l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.