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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2014, n. 51

Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (14G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2018)
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Testo in vigore dal:  29-7-2014 al: 12-1-2018
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;
Visto l'articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al citato comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma 9;
Visto, altresì, che l'articolo 12, comma 10, del citato decreto ha stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visto l'articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa il limite temporale di durata dell'applicazione dell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta della «gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla pubblicazione del presente decreto;
Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;
Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del 20 febbraio 2013 di Banca d'Italia con cui esprime parere favorevole al decreto in oggetto;
Considerato che, con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;
Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di legge;
Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio;
Considerato che l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza dell'8 maggio 2013;

Vista

la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014; Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;
d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore a trenta euro;
f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;
g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 12. (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante). - 1-8. (Omissis).
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):
«Art. 34. (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti). - 1-6. (Omissis).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 15. (Pagamenti elettronici) - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5-5-quater. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-ter. (Omissis).».