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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (14G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2019)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 4-10-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la direttiva 2011/70/Euratom del  Consiglio,  del  19  luglio
2011,  che  istituisce  un  quadro  comunitario   per   la   gestione
responsabile e  sicura  del  combustibile  nucleare  esaurito  e  dei
rifiuti radioattivi; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea,
ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista la legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  impiego
pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in  materia  di  energia,  ed  in  particolare
l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza
nucleare; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che
ha  disposto,  in  via   transitoria,   l'attribuzione   all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  delle
funzioni e dei compiti facenti capo alla  soppressa  Agenzia  per  la
sicurezza nucleare; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
l'attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,  recante  la
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
febbraio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso in data 16 gennaio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri,  della   giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze   e
dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia  si
definisce «autorita' di regolamentazione competente» il  soggetto  di
cui all'articolo 6 del presente  decreto,  designato  a  svolgere  le
funzioni e i compiti di autorita' nazionale ((, indipendente ai sensi
delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,))  in  materia  di
sicurezza nucleare e  radioprotezione  stabiliti  nella  legislazione
vigente.