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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2014
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-3-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010,
che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
di prevenzione  delle  ferite  da  taglio  e  da  punta  nel  settore
ospedaliero e sanitario; 
  Vista la direttiva n.  2000/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  18  settembre  2000,  relativa  alla  protezione  dei
lavoratori contro i rischi  derivanti  da  un'esposizione  ad  agenti
biologici durante il lavoro; 
  Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive  modificazioni,  concernente  le  attivita'
lavorative nelle  quali  vi  e'  rischio  di  esposizione  ad  agenti
biologici; 
  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  6  luglio  2006,
recante  raccomandazioni  alla  Commissione  sulla   protezione   dei
lavoratori  sanitari  europei  da  infezioni  trasmissibili  per  via
ematica a seguito di ferite provocate da aghi; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 16 gennaio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  del  lavoro  e   delle
politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
 
                            «Titolo X-bis 
 
 
PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE  OSPEDALIERO
                             E SANITARIO 
 
 
                            Art. 286-bis. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  a  tutti  i
lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita'
sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro,  indipendentemente
dalla  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  tirocinanti,   gli
apprendisti,  i  lavoratori  a  tempo   determinato,   i   lavoratori
somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria
e i sub-fornitori. 
 
                            Art. 286-ter. 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del  presente  titolo
si intende per: 
    a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del
settore pubblico e privato in cui si  svolgono  attivita'  e  servizi
sanitari sottoposti alla responsabilita' organizzativa e  decisionale
del datore di lavoro; 
    b) dispositivi medici taglienti: oggetti  o  strumenti  necessari
all'esercizio di  attivita'  specifiche  nel  quadro  dell'assistenza
sanitaria, che possono tagliare, pungere  o  infettare.  Gli  oggetti
taglienti  o  acuminati  sono  considerati,  ai  sensi  del  presente
decreto, attrezzature di lavoro; 
    c)  misure  di  prevenzione  specifiche:  misure   adottate   per
prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel  quadro  della
prestazione  di  servizi  e   dello   svolgimento   delle   attivita'
direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso
l'impiego  di  attrezzature  ritenute  tecnicamente  piu'  sicure  in
relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici
taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di  meccanismo
di protezione  e  di  sicurezza,  in  grado  di  proteggere  le  mani
dell'operatore durante e al termine della procedura per la  quale  il
dispositivo  stesso  e'  utilizzato  e  di  assicurare   una   azione
protettiva  permanente  nelle  fasi   di   raccolta   e   smaltimento
definitivo; 
    d) subfornitore: ogni persona che operi in  attivita'  e  servizi
direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro
di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. 
 
                          Art. 286-quater. 
 
 
                      Misure generali di tutela 
 
  1. Il datore di lavoro  ha  l'obbligo  di  garantire  la  salute  e
sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita
professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del
lavoro, provvedendo in particolare: 
    a) ad assicurare che il  personale  sanitario  sia  adeguatamente
formato e dotato di risorse  idonee  per  operare  in  condizioni  di
sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate
da dispositivi medici taglienti; 
    b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al  massimo
il  rischio  di   ferite   ed   infezioni   sul   lavoro   attraverso
l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto
delle  tecnologie  piu'   avanzate,   dell'organizzazione   e   delle
condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali  legati  all'esercizio
della  professione  e  dell'influenza   esercitata   sui   lavoratori
dall'ambiente di lavoro; 
    c) a creare le condizioni  tali  da  favorire  la  partecipazione
attiva dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  all'elaborazione
delle politiche globali di prevenzione; 
    d)  a  non  supporre  mai  inesistente  un  rischio,   applicando
nell'adozione delle misure di  prevenzione  un  ordine  di  priorita'
rispondente ai principi  generali  dell'articolo  6  della  direttiva
89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva  2000/54/CE,  al
fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro
sicuro,   instaurando    un'appropriata    collaborazione    con    i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
    e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione  attraverso
un'azione  comune   di   coinvolgimento   dei   lavoratori   e   loro
rappresentanti; 
    f)  a  pianificare  ed   attuare   iniziative   di   prevenzione,
sensibilizzazione,  informazione  e  formazione  e  monitoraggio  per
valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta  nei
luoghi di lavoro interessati; 
    g) a promuovere la  segnalazione  degli  infortuni,  al  fine  di
evidenziare le cause sistemiche. 
 
                         Art. 286-quinquies. 
 
 
                       Valutazione dei rischi 
 
  1. Il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, deve garantire che  la  stessa  includa  la
determinazione del livello  di  rischio  espositivo  a  malattie  che
possono essere contratte in relazione alle modalita'  lavorative,  in
maniera da coprire tutte le  situazioni  di  rischio  che  comportano
ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,
nella consapevolezza dell'importanza di un  ambiente  di  lavoro  ben
organizzato e dotato delle necessarie risorse. 
  2. Il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve  altresi'  individuare  le
necessarie misure tecniche, organizzative e  procedurali  riguardanti
le   condizioni   lavorative,   il   livello   delle   qualificazioni
professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e  l'influenza
dei fattori connessi  con  l'ambiente  di  lavoro,  per  eliminare  o
diminuire i rischi professionali valutati. 
 
                          Art. 286-sexies. 
 
 
                  Misure di prevenzione specifiche 
 
  1.  Qualora  la  valutazione  dei  rischi   di   cui   all'articolo
286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di
infezione, il datore di lavoro deve adottare  le  misure  di  seguito
indicate: 
    a) definizione  e  attuazione  di  procedure  di  utilizzo  e  di
eliminazione in  sicurezza  di  dispositivi  medici  taglienti  e  di
rifiuti contaminati con  sangue  e  materiali  biologici  a  rischio,
garantendo l'installazione di  contenitori  debitamente  segnalati  e
tecnicamente  sicuri  per  la  manipolazione  e  lo  smaltimento   di
dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,
posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o
depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono  essere
periodicamente sottoposte a  processo  di  valutazione  per  testarne
l'efficacia  e  costituiscono  parte  integrante  dei  programmi   di
informazione e formazione dei lavoratori; 
    b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati  quando
tale utilizzo non sia strettamente necessario; 
    c)  adozione  di  dispositivi  medici  dotati  di  meccanismi  di
protezione e di sicurezza; 
    d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale
degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le
punture; 
    e) sorveglianza sanitaria; 
    f) effettuazione di formazione in ordine a: 
      1) uso corretto  di  dispositivi  medici  taglienti  dotati  di
meccanismi di protezione e sicurezza; 
      2) procedure da attuare per la  notifica,  la  risposta  ed  il
monitoraggio post-esposizione; 
      3) profilassi da attuare in caso di  ferite  o  punture,  sulla
base della valutazione della capacita' di infettare  della  fonte  di
rischio. 
    g)  informazione   per   mezzo   di   specifiche   attivita'   di
sensibilizzazione,  anche  in  collaborazione  con  le   associazioni
sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori  per  la
sicurezza,  attraverso  la  diffusione  di   materiale   promozionale
riguardante: programmi di sostegno da porre in essere  a  seguito  di
infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al  sangue  ed
ai liquidi organici e  derivanti  dall'utilizzazione  di  dispositivi
medici taglienti o acuminati, norme di precauzione  da  adottare  per
lavorare in condizioni di sicurezza,  corrette  procedure  di  uso  e
smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di
infortunio,  della  segnalazione   da   parte   del   lavoratore   di
informazioni pertinenti a completare nel dettaglio  le  modalita'  di
accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti
della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa  preventiva
o in caso di esposizione ad agenti biologici  per  i  quali  esistono
vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente
a tutti  i  lavoratori  ed  agli  studenti  che  prestano  assistenza
sanitaria ed attivita' ad essa correlate nel luogo di lavoro; 
    h) previsione delle procedure che devono essere adottate in  caso
di ferimento del lavoratore per: 
      1) prestare cure immediate al  ferito,  inclusa  la  profilassi
post-esposizione e  gli  esami  medici  necessari  e,  se  del  caso,
l'assistenza psicologica; 
      2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio
per l'individuazione di adeguate misure di  prevenzione,  da  attuare
attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle  modalita'
e circostanze  che  hanno  comportato  il  verificarsi  di  infortuni
derivanti da punture o ferite e i  successivi  esiti,  garantendo  la
riservatezza per il lavoratore. 
 
                          Art. 286-septies. 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi  o
con l'ammenda da  2.740  euro  a  7.014,40  euro  per  la  violazione
dell'articolo 286-quinquies. 
  2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro  per  la
violazione dell'articolo 286-sexies.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 nonche' dell"Allegato B
          della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  20
          agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183.». 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,  o   in
          regolamenti  dell'Unione  europea  pubblicati   alla   data
          dell'entrata in vigore della presente legge, per  le  quali
          non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
 
                                                          «Allegato B 
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)». 
              -  La  direttiva  n.  2010/32/UE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 1° giugno 2010, n. L 134. 
              -  La  direttiva  n.  2000/54/CE  e'  ubblicata   nella
          G.U.C.E. 17 ottobre 2000, n. L 262. 
              Il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
          nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, cosi' recita: 
              «Titolo X - Esposizione ad agenti biologici 
              Capo I 
              Art. 266. Campo di applicazione 
              Art. 267. Definizioni 
              Art. 268. Classificazione degli agenti biologici 
              Art. 269. Comunicazione 
              Art. 270. Autorizzazione 
              Capo II 
              Obblighi del datore di lavoro 
              Art. 271. Valutazione del rischio 
              Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali 
              Art. 273. Misure igieniche 
              Art. 274. Misure specifiche per strutture  sanitarie  e
          veterinarie 
              Art. 275. Misure specifiche  per  i  laboratori  e  gli
          stabulari 
              Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali 
              Art. 277. Misure di emergenza 
              Art. 278. Informazioni e formazione 
              Capo III 
              Sorveglianza sanitaria 
              Art. 279. Prevenzione e controllo 
              Art.  280.  Registri  degli  esposti  e  degli   eventi
          accidentali 
              Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso 
              Capo IV 
              Sanzioni 
              Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e  dei
          dirigenti 
              Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti 
              Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente 
              Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori 
              Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione
          in luoghi esposti.". 
              La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006
          recante raccomandazioni alla Commissione  sulla  protezione
          dei lavoratori sanitari europei da infezioni  trasmissibili
          per via ematica a  seguito  di  ferite  provocate  da  aghi
          (2006/2015(INI))   e'   pubblicata   nella   G.U.U.E.   del
          13-12-2006 - CE303 E/755.