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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 2013, n. 162

Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. (14G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2014
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-3-2014
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA 
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,   e,   in
particolare, l'articolo 2-bis, con il quale e' istituito,  presso  il
Ministero dell'interno, il Fondo  di  solidarieta'  civile  a  favore
delle  vittime  di  reati  commessi  in  occasione  o  a   causa   di
manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura; 
  Visto il comma 5 del citato articolo 2-bis, in cui e' previsto  che
le norme regolamentari per l'attuazione  del  Fondo  di  solidarieta'
civile, comprese quelle relative  ai  limiti  e  ai  criteri  per  la
destinazione   delle   risorse   annualmente   disponibili   e    per
l'individuazione degli aventi diritto siano definite con  un  decreto
del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive   modifiche   e    integrazioni,    recante    «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  l'attuazione  del  Fondo  di
solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del  decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 dicembre 2010, n. 217, individuando l'ambito di  applicazione  del
Fondo, con specifico riferimento ai  limiti  ed  ai  criteri  per  la
destinazione   delle   risorse   annualmente   disponibili   e    per
l'individuazione degli  aventi  diritto,  nonche'  la  procedura,  le
modalita' di surrogazione del  Fondo  e  i  criteri  per  l'eventuale
rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto condannato al risarcimento del danno. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          12 novembre 2010, n. 187,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2010, n.  217  (Misure  urgenti  in
          materia di Sicurezza): 
              «Art. 2-bis (Fondo di  solidarieta'  civile).  -  1.  A
          favore delle vittime di reati commessi  in  occasione  o  a
          causa di manifestazioni sportive ovvero  di  manifestazioni
          di  diversa  natura,  e'  istituito,  presso  il  Ministero
          dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile,  di  seguito
          denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato: 
                a) a una quota del Fondo unico  giustizia  in  misura
          non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'art. 2,
          comma 7, del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, e successive  modificazioni,  riassegnate  al
          Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste; 
                b)  dall'ammontare  delle  somme  riscosse   per   le
          sanzioni amministrative pecuniarie, previste  dal  presente
          decreto; 
                c) da contribuzioni volontarie,  da  donazioni  e  da
          lasciti da chiunque effettuati. 
              2. Il  Fondo,  nell'ambito  delle  risorse  annualmente
          disponibili, provvede: 
                a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione  di
          una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro  del
          danno subito, a favore delle vittime di reati commessi  con
          l'uso della violenza su persone o cose  in  occasione  o  a
          causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati
          dagli  stessi  reati,  nel  caso  di  lesioni  che  abbiano
          comportato la morte o un'invalidita'  permanente  superiore
          al 10 per  cento,  secondo  la  tabellazione  dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL), a condizione che  il  soggetto  danneggiato
          non abbia concorso  alla  commissione  dei  reati  medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale; 
                b) nella misura del 70 per cento,  ad  interventi  di
          solidarieta' civile nei confronti delle vittime  di  azioni
          delittuose   avvenute   in   occasione   o   a   causa   di
          manifestazioni diverse da quelle di cui  alla  lettera  a),
          per  le  quali  la  vigente  normativa  non  prevede  altre
          provvidenze, comunque denominate,  a  carico  del  bilancio
          dello Stato, compresi il concorso economico  ad  iniziative
          di riduzione del danno, finalizzato anche alla  definizione
          transattiva di liti concernenti il risarcimento  dei  danni
          alla persona e l'eventuale pagamento delle  somme  disposte
          dal giudice. 
              3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui
          al comma  2,  nonche'  all'individuazione  delle  modalita'
          relative   all'esercizio   del   diritto   di   rivalsa   o
          all'eventuale  rinuncia  ad  esso,  provvede  il  Ministero
          dell'interno, previo parere di un collegio,  presieduto  da
          un prefetto, la cui composizione e' stabilita  con  decreto
          del Ministro dell'interno da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo  provvede
          il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  le  norme  regolamentari
          necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente
          articolo, comprese quelle relative ai limiti e  ai  criteri
          per la destinazione delle risorse  annualmente  disponibili
          del Fondo e  per  l'individuazione  degli  aventi  diritto,
          nonche' per la procedura e la modalita' di surrogazione del
          Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il
          soggetto  condannato  al  risarcimento  del  danno  e   per
          l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in  tutto  o  in
          parte, al diritto di rivalsa  nei  confronti  del  medesimo
          soggetto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2-bis   del   testo   del
          decreto-legge 12 novembre 2010,  n.  187,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2010,  n.  217,  si
          veda nelle note alle premesse.