DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis.
                 (( (Fondo di solidarieta' civile).

  1.  A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa
di  manifestazioni  sportive  ovvero  di  manifestazioni  di  diversa
natura,  e'  istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di
solidarieta'  civile,  di  seguito  denominato  "Fondo".  Il Fondo e'
alimentato:
    a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore
ad  un  quinto  delle  risorse  di  cui  all'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre 2008, n. 181, e successive
modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita'
ivi previste;
    b)   dall'ammontare   delle   somme   riscosse  per  le  sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
    c)  da  contribuzioni  volontarie,  da  donazioni e da lasciti da
chiunque effettuati.
  2.  Il  Fondo,  nell'ambito  delle risorse annualmente disponibili,
provvede:
    a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di
denaro,  a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore
delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o
cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti
danneggiati  dagli  stessi  reati,  nel  caso  di lesioni che abbiano
comportato  la  morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per
cento,   secondo   la   tabellazione   dell'Istituto   nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione
che  il  soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei
reati   medesimi   ovvero   di  reati  a  questi  connessi  ai  sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
    b)  nella  misura del 70 per cento, ad interventi di solidarieta'
civile  nei  confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in
occasione  o  a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla
lettera  a),  per  le  quali  la  vigente normativa non prevede altre
provvidenze,  comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato,
compresi  il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno,
finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il
risarcimento  dei  danni  alla  persona e l'eventuale pagamento delle
somme disposte dal giudice.
  3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2,
nonche' all'individuazione delle modalita' relative all'esercizio del
diritto  di  rivalsa  o  all'eventuale  rinuncia ad esso, provvede il
Ministero  dell'interno,  previo parere di un collegio, presieduto da
un  prefetto,  la  cui  composizione  e'  stabilita  con  decreto del
Ministro  dell'interno  da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero
dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   legge   di   conversione   del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
norme  regolamentari  necessarie  per l'attuazione di quanto previsto
dal  presente  articolo,  comprese  quelle  relative  ai  limiti e ai
criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del
Fondo  e  per  l'individuazione  degli aventi diritto, nonche' per la
procedura  e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della
parte   civile   o   dell'attore  verso  il  soggetto  condannato  al
risarcimento     del     danno    e    per    l'eventuale    rinuncia
dell'amministrazione,  in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei
confronti del medesimo soggetto)).