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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014
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vigente al 27/07/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-2-2014

Art. 4

Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2204, comma 1:
1) le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»;
2) le parole «dall'articolo 2215» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2207»;
b) dopo l'articolo 2206, è inserito il seguente:
«Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:
a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
c) all'articolo 2207, comma 1:
1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «e in rafferma»;
3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»;
d) all'articolo 2208:
1) al comma 1, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»;
e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.
2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»;
«Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.»;
«Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.»;
«Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1, lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.
3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facoltà assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite e dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti familiari:
a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;
b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;
c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.
5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità dell'amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva..
6. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformità con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualità del trasferimento delle risorse al transito del personale.
7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).
8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5).»;
«Art. 2209-sexies (Norme sul ricongiungimento familiare). - 1.
Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.»;
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.»;
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.»;
f) l'articolo 2215 è abrogato;
g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»;
h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le parole «Per il triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 2204 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2204. Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2207.
».
- Il testo dell'articolo 2207 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2207. Adeguamento degli organici - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».
- Il testo dell'articolo 2208 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2208. Carenze organiche transitorie - 1. Sino all'anno 2015 ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.».
- Il testo dell'articolo 2229 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2229. Regime transitorio del collocamento in ausiliaria - 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.».
- Il testo dell'articolo 2231-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2231-bis. Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni - 1. Sino all'anno 2019 gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.».