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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1988)
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Testo in vigore dal:  24-2-1979

Art. 6


In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.