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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. (14G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 2014, n. 41 (in G.U. 24/03/2014, n. 69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2014)
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Testo in vigore dal: 23-1-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare,  nelle
more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente
interventi  in  materia  contrattuale  del  personale  della  scuola,
disposizioni  finalizzate  a   consentire   la   corresponsione   del
trattamento  economico  gia'  definito  nell'anno  2013  in   ragione
dell'acquisita  nuova  classe  stipendiale,  anche  per  evitare   il
recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                  EMANA il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 
 
  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.