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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

DECRETO 24 giugno 2013, n. 103

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. (13G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2013
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Testo in vigore dal: 21-9-2013
 
IL MINISTRO PER  LE  PARI  OPPORTUNITA',  LO  SPORT  E  LE  POLITICHE
                              GIOVANILI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre  2008  ha
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del  gia'  citato  articolo
13, comma 3-bis, che ha  previsto  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di disciplinare  i  criteri  per  l'accesso  al  Fondo  e  le
modalita' di funzionamento del medesimo  Fondo,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1°
ottobre 2012 recante  "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo
15 concernente il Dipartimento della gioventu' e del Servizio  civile
nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante  la
disciplina del Fondo per l'accesso al credito  per  l'acquisto  della
prima casa da parte delle  giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari
monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg.  1,  foglio
n. 264, in data 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
il quale la  Sen.  Josefa  Idem  e'  stata  nominata  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa  Idem  e'  stato  conferito
l'incarico  per  le  pari  opportunita',  lo  sport  e  le  politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno
2013 con il quale il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le
politiche giovanili e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare  le
funzioni  ed  i  compiti,  ivi  compresi  quelli   di   indirizzo   e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie
concernenti le politiche giovanili; 
  Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto
regolamento 17 dicembre 2010,  n.  256,  al  fine  di  garantire  una
migliore funzionalita' del Fondo di garanzia; 
  Acquisita  l'intesa  con   la   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; 
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', lo sport e le
politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente
regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al  credito
per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie  o  dei
nuclei  familiari  monogenitoriali,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 2, le  parole:  "pari  o  equivalente  a
Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a  venti  anni
ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso
di mutui a tasso variabile,  nonche'  ad  un  tasso  massimo  pari  o
equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a
venti anni ed  a  I.R.S.  +  120  punti  base  per  mutui  di  durata
inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non superiore al tasso effettivo globale medio sui  mutui,
pubblicato  trimestralmente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108."; 
    b) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "non superiore
a 35.000 euro. Inoltre, non piu'  del  50%  del  reddito  complessivo
imponibile ai  fini  IRPEF  deve  derivare  da  contratto  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato", sono  sostituite  dalle  seguenti:
"non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle
attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo  5,  in
presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale
parziale  indisponibilita'  delle  dotazioni   del   Fondo,   assegna
priorita' alle giovani coppie coniugate e ai nuclei  familiari  anche
monogenitoriali con figli minori,  i  cui  componenti  non  risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato."; 
    c) all'articolo 2, comma 4, le parole:  "e  non  deve  avere  una
superficie superiore a 90 metri  quadrati.  Nella  concessione  della
garanzia viene data  priorita'  ai  casi  nei  quali  l'immobile  sia
situato in aree a forte  tensione  abitativa  e  non  deve  avere  le
caratteristiche di lusso  indicate  nel  decreto  del  Ministero  dei
lavori pubblici in  data  2  agosto  1969.",  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri
quadrati e non deve avere le caratteristiche di  lusso  indicate  nel
decreto del Ministero dei lavori pubblici  in  data  2  agosto  1969.
Salvo quanto previsto dal comma  3,  lettera  b),  nella  concessione
della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile  sia
situato nei  comuni  ad  alta  tensione  abitativa,  ai  sensi  della
delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40."; 
    d) all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "di  cui
all'articolo  107"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 106."; 
    e) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "a non  richiedere  ai
Mutuatari  garanzie  aggiuntive",  sono  inserite  le  parole:   "non
assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla  legislazione
vigente,"; 
    f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), al punto  2,  la  lettera
cc) e' soppressa; 
    g) all'articolo 5, comma 1, lettera c),  dopo  le  parole  :  "Il
Gestore",  sono  inserite  le  parole:  ",  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera b),"; 
    h) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  le  parole:  "entro  7
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni"; 
    i) l'articolo 8 e' abrogato; 
    l) gli articoli 9  e  10  sono  rispettivamente  rinumerati  come
articoli 8 e 9. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 24 giugno 2013 
 
           Il Ministro per le pari opportunita', lo sport 
                      e le politiche giovanili 
                                Idem 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 235 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'art.  13  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dall'art. 2, comma 39 della  legge  23  dicembre
          2008,  n.  191  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): «3-bis. Al  fine  di  agevolare  l'accesso  al
          credito, a partire dal 1°  settembre  2008,  e'  istituito,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della gioventu', un  Fondo  per  l'accesso  al
          credito per l'acquisto della  prima  casa  da  parte  delle
          giovani coppie o dei nuclei familiari  monogenitoriali  con
          figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non
          risultano  occupati  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al
          primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
          decreto del Ministro della gioventu', di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          disciplinati, fermo restando il  rispetto  dei  vincoli  di
          finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo  di  cui
          al primo  periodo  e  le  modalita'  di  funzionamento  del
          medesimo, nel rispetto delle competenze  delle  regioni  in
          materia di politiche abitative.». 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): «3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione.». 
              Il  decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 1°
          ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato  sulla  G.U.  n.
          288 dell' 11 dicembre 2012. 
              Il  decreto  Ministeriale   17   dicembre   2010,   256
          (Disciplina  del  Fondo  per  l'accesso  al   credito   per
          l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o
          dei nuclei familiari monogenitoriali), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011, n. 27. 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 del  citato
          decreto ministeriale n. 256 del 2010, come  modificati  dal
          presente regolamento: 
              "Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 
              1. Sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo  i  mutui
          ipotecari erogati in favore dei  Mutuatari  per  l'acquisto
          dell'abitazione principale. 
              2. I mutui ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  (di
          seguito:  «mutui»),  sono  di  ammontare  non  superiore  a
          200.000 euro, e saranno sottoscritti con un  tasso  massimo
          non superiore al tasso effettivo globale medio  sui  mutui,
          pubblicato trimestralmente dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              3. I Mutuatari devono avere alla data di  presentazione
          della domanda di mutuo i seguenti requisiti: 
              a) eta' inferiore  a  35  anni  (anche  per  le  coppie
          coniugate  tale  requisito  deve  essere   soddisfatto   da
          entrambi i componenti il nucleo familiare); 
              b)  un  reddito  complessivo  rilevato  dall'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore
          a 40.000 euro. Il Gestore  di  cui  all'articolo  1,  nelle
          attivita'   di   ammissione   alla   garanzia,   ai   sensi
          dell'articolo 5, in presenza  di  domande  pervenute  nella
          stessa giornata e di contestuale parziale  indisponibilita'
          delle dotazioni del Fondo, assegna priorita'  alle  giovani
          coppie   coniugate   e   ai    nuclei    familiari    anche
          monogenitoriali con figli  minori,  i  cui  componenti  non
          risultano  occupati  con  rapporti  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato; 
              c) non essere proprietari  di  altri  immobili  ad  uso
          abitativo,  salvo  quelli  di  cui  il   Mutuatario   abbia
          acquistato la proprieta' per successione a causa di  morte,
          anche in comunione con altro successore, e che siano in uso
          a titolo gratuito a genitori o fratelli. 
              4. L'immobile  da  acquistare  per  essere  adibito  ad
          abitazione principale non deve  rientrare  nelle  categorie
          catastali A1, A8 e A9, non deve avere una superficie  utile
          superiore  a  95  metri  quadrati  e  non  deve  avere   le
          caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero
          dei lavori pubblici in data 2  agosto  1969.  Salvo  quanto
          previsto dal comma 3, lettera b), nella  concessione  della
          garanzia viene data priorita' ai casi nei quali  l'immobile
          sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi
          della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003,  pubblicata
          sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40." 
              "Art. 3. Soggetti finanziatori 
              1. Possono effettuare le operazioni di  erogazione  dei
          mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di  seguito:
          «finanziatori»): 
              a) le banche iscritte all'albo di cui  all'articolo  13
          del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco  di
          cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 
              2.  I  finanziatori  stipulano  con   il   Dipartimento
          apposite convenzioni il  cui  schema  e'  stabilito  da  un
          Protocollo d'intesa tra il  Dipartimento  e  l'Associazione
          Bancaria Italiana (ABI). 
              3. Con il Protocollo si disciplinano: 
              a) le modalita' di adesione dei finanziatori; 
              b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui  e,
          in  particolare,  il  costo  massimo   dell'operazione   di
          finanziamento garantita dal Fondo; 
              c)  gli  eventi  che  consentono   ai   Mutuatari   una
          sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi; 
              d) l'accettazione esplicita da parte  dei  finanziatori
          delle regole di gestione del Fondo  previste  dal  presente
          decreto. 
              4. I finanziatori si  impegnano  a  non  richiedere  ai
          Mutuatari  garanzie  aggiuntive  non  assicurative,  queste
          ultime nei limiti consentiti  dalla  legislazione  vigente,
          oltre all'ipoteca sull'immobile." 
              "Art. 5. Ammissione alla garanzia 
              1.  L'ammissione  alla  garanzia  del   Fondo   avviene
          esclusivamente  per  via  telematica,   con   le   seguenti
          modalita': 
              a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione
          attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari: 
              1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma  3,
          lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato; 
              2) un documento  di  autocertificazione  rilasciato  ai
          sensi e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  attesti:  aa)  il
          rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;  bb)
          il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2,  comma  3,
          lettere a) e c); 
              3) il rispetto dei requisiti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 4; 
              b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta  di
          attivazione della garanzia del Fondo per i  mutui  previsti
          dall'articolo 2; 
              c) il Gestore, salvo quanto previsto  dall'articolo  2,
          comma 3, lettera b), assegna alla richiesta  un  numero  di
          posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il  giorno,
          l'ora e il minuto di arrivo della  richiesta,  verifica  la
          disponibilita'  del  Fondo  e  comunica  entro  15   giorni
          lavorativi  al  finanziatore  l'avvenuta  ammissione   alla
          garanzia del Fondo. Nel caso in cui le  disponibilita'  del
          Fondo  risultino  totalmente  impegnate,  il  Gestore  nega
          l'ammissione  alla  garanzia,  dandone   comunicazione   al
          finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi; 
              d)  il  finanziatore,  una  volta  acquisita   positiva
          conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del  Fondo,
          a pena della sospensione della facolta' di operare  con  il
          Fondo  stesso,  comunica  al  Gestore   entro   30   giorni
          lavorativi l'avvenuto  perfezionamento  dell'operazione  di
          mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo. 
              2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in  via
          automatica e  senza  ulteriori  formalita'  dalla  data  di
          erogazione del mutuo. 
              3. Con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  i
          finanziatori  comunicano  l'eventuale  avvenuta  estinzione
          anticipata del mutuo. 
              4. I finanziatori sono liberi  o  meno  di  erogare  il
          mutuo  ne'   sono   responsabili   della   verifica   della
          veridicita' delle informazioni presentate dai Mutuatari  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo.".