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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire  la  mobilita',
nonche' di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell'attivita' svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  ottimizzare  le
attivita'   volte   ad   assicurare   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa e la  prevenzione  della  corruzione  nelle  pubbliche
amministrazioni nonche'  una  razionalizzazione  delle  attivita'  di
misurazione e valutazione della performance del personale  attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione  per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche  e  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni ; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre disposizioni che, in linea con  le  raccomandazioni  della
Commissione europea, consentano di rendere piu' efficace  l'utilizzo,
quantitativo  e  qualitativo,  dei  fondi  europei,  potenziando   il
coordinamento e il controllo  sull'uso  degli  stessi  e  rafforzando
l'azione di programmazione, coordinamento,  sorveglianza  e  sostegno
della  politica  di  coesione,  gia'  spettante  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare  e  razionalizzare  il  sistema   di   controllo   della
tracciabilita'  dei  rifiuti,   nonche'   di   prevedere   interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui  all'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, per la coesione territoriale,  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, dell'interno,  dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e della salute; 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni per l'ulteriore  riduzione  della  spesa  per  auto  di
        servizio e consulenze nella pubblica amministrazione) 
 
  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo  di  vigenza  del  divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della  legge  n.  228  del
2012, il limite di spesa  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al  netto  delle  spese
sostenute per l'acquisto di autovetture.((15)) 
  2. Ferme restando le vigenti  disposizioni  di  contenimento  della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dall'anno  2014,  le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini  del  censimento
permanente   delle   autovetture   di   servizio,   all'obbligo    di
comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  3  agosto  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214  del  14  settembre  2011,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal  comma  1,
spese di ammontare superiore al 50 per  cento  del  limite  di  spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.
Si applicano altresi'  le  sanzioni  previste  dall'articolo  46  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di  servizio
e  i  relativi   contratti   sono   nulli,   costituiscono   illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione,  da  mille  a
cinquemila  euro,   alla   cui   irrogazione   provvede   l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre  1981,   n.   689,   salva   l'azione   di   responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  dettati  criteri  attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  al  fine  di  disporre
modalita'  e  limiti  ulteriori  di  utilizzo  delle  autovetture  di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  delle  quali  sono
comprese le autovetture utilizzate per  le  attivita'  di  protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo  6  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove  autovetture,
le amministrazioni pubbliche ricorrono  a  modelli  a  basso  impatto
ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate  e  specifiche
eccezioni. 
  5. La spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti  e  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di  studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere  superiore,
per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013
e, per l'anno 2015,  al  75  per  cento  dell'anno  2014  cosi'  come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  7
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Si  applicano
le deroghe previste dall'articolo 6, comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5  trasmettono,
entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti  alla  spesa  disaggregata
sostenuta  per  studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa  quella
relativa a studi e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a  pubblici
dipendenti,  nonche'  per  gli  incarichi  e  i  contratti  a   tempo
determinato. 
  5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis
comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui  al  comma  7   al
responsabile del procedimento. 
  5-quater. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione  presenta  alle  Camere
una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis. 
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli  di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio  adottata,  per  il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni  di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91. 
  7. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare  ed  e',  altresi',  punito  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689,  salva  l'azione  di  responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono  almeno
una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato  per  la
funzione pubblica e dei servizi ispettivi  di  finanza  del  medesimo
Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato,  al  fine  di
verificare  il  rispetto  dei  vincoli  finanziari  in   materia   di
contenimento della spesa di cui  al  presente  articolo,  denunciando
alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. 
  8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,  n.  509,  e  10  febbraio
1996, n. 103, quanto previsto  sui  risparmi  di  gestione  derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la  riduzione  della  spesa
dall'articolo  10-bis  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  costituiscono  norme  di
diretta  attuazione  dell'articolo  97  della  Costituzione,  nonche'
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
636) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'  prorogato  al
31 dicembre 2016".