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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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Testo in vigore dal: 12-7-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del   16   dicembre   2002   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
ed in particolare l'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  che  prevede
l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al
fine  di  definire  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti o degli organismi  a  cui  affidare  la  certificazione
energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di
climatizzazione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17,
assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  6
dell'articolo 18; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA); 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale  consumatori  e  utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed  in  particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia'  il
18 ottobre 2006  ha  avviato  la  procedura  di  messa  in  mora  nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo  226  del
Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378); 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 20 marzo 2008; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e ambito di intervento 
 
  1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e  i
criteri  di  accreditamento  per  assicurare  la   qualificazione   e
l'indipendenza degli esperti o degli  organismi  a  cui  affidare  la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  e
successive   modificazioni,   di    seguito    denominato    «decreto
legislativo», per le finalita' di cui  all'articolo  1  del  medesimo
decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e  immediatamente
operativa delle norme per la certificazione energetica degli  edifici
su tutto il territorio nazionale. 
  2. I requisiti professionali e  i  criteri  di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  o  degli
organismi   a   cui   affidare   l'ispezione   degli   impianti    di
climatizzazione di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo, sono  individuati  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  74,  recante  definizione  dei
criteri generali in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione   e   ispezione   degli   impianti   termici   per    la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          c),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento  energetico  nell'edilizia),  pubblicato   nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
              «Art.  4.  (Adozione  di  criteri  generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore dei presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: 
                a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e  i
          requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
          energia  e  al  raggiungimento  degli  obiettivi   di   cui
          all'articolo  1,  tenendo   conto   di   quanto   riportato
          nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.
          Questi    decreti    disciplinano     la     progettazione,
          l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione
          degli impianti termici per la climatizzazione invernale  ed
          estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua  calda
          per usi  igienici  sanitari  e,  limitatamente  al  settore
          terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; 
                b) i criteri generali di prestazione  energetica  per
          l'edilizia  sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'   per
          l'edilizia  pubblica  e  privata,   anche   riguardo   alla
          ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
          metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati  al
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  1,
          tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B»e  della
          destinazione d'uso degli edifici; 
                c)  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
          accreditamento   per   assicurare   la   qualificazione   e
          l'indipendenza  degli  esperti  o  degli  organismi  a  cui
          affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici  e
          l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I  requisiti
          minimi sono  rivisti  ogni  cinque  anni  e  aggiornati  in
          funzione dei progressi della tecnica. 
              2. I decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
          proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio,  acquisita  l'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, sentiti il Consiglio nazionale  delle  ricerche,
          di seguito denominato CNR, l'Ente per le  nuove  tecnologie
          l'energia e l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il
          Consiglio  nazionale  consumatori  e  utenti,  di   seguito
          denominato CNCU.».