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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2013
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI COMUNI

    Capo I

    Definizioni e ambito di applicazione
  • 1
  • 2
  • 3

  • Subappalto
  • 4
  • 5

  • Contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza
  • 6

  • CONTRATTI DI LAVORI

    Capo I

    Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
  • 7
  • 8

  • Lavori sotto la soglia comunitaria
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI

    Capo I

    Disposizioni particolari in materia di esecuzione contrattuale e
    verifica di conformità

    Sezione I

    Disposizioni particolari in materia di esecuzione
  • 13
  • 14
  • 15

  • Disposizioni particolari in materia di verifica di conformità
  • 16
  • 17

  • Acquisizione di beni e servizi in economia
  • 18
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal: 28-5-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  e  il
relativo regolamento di esecuzione e attuazione  recato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  norme  relative  al
sistema di informazione per la sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16  aprile  2008,
recante   criteri   per   l'individuazione   delle   notizie,   delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle  cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154  del  6
luglio  2009,  recante  la  determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri  di  individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica,
nonche' dei modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  o  definiti  di
interesse per la sicurezza della Repubblica; 
  Vista  la  direttiva  2009/81/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13  luglio  2009,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti  aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  a  norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n.  246,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  1°
settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela  amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate; 
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,  recante  la
disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza  in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4; 
  Visto il regolamento UE n.  1251/2011  della  Commissione,  del  30
novembre 2011, che modifica le  direttive  2004/17/CE,  2004/18/CE  e
2009/81/CE  riguardo  alle  soglie  di  applicazione  in  materia  di
procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  2012,
n. 236, recante  il  regolamento  che  disciplina  le  attivita'  del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e  forniture,  a
norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
reso in data 18 maggio 2012; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello  sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto legislativo»:  il  decreto  legislativo  15  novembre
2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e  sicurezza  in
attuazione della direttiva 2009/81/CE; 
    b) «codice»: il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
recante  il  codice  dei  contratti  pubblici  in  attuazione   delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
    c)  «regolamento  generale»:  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  recante  il  regolamento  di  cui
all'articolo 5 del codice; 
    d) «regolamento per gli appalti della  difesa»:  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  novembre  2012,  n.  236,  recante
regolamento per la disciplina delle  attivita'  del  Ministero  della
difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato  ai  sensi
dell'articolo 196 del codice; 
    e) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  recante  il  Codice
dell'ordinamento militare; 
    f)  «testo  unico  dell'ordinamento  militare»:  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  e  successive
modificazioni,   recante   il   testo   unico   delle    disposizioni
regolamentari  in  materia   di   ordinamento   militare,   a   norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    g) «intese internazionali»:  protocolli,  memorandum,  intese,  o
altri  documenti  comunque  denominati,   posti   in   essere   dalle
Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o piu' Paesi  terzi,
o dell'Italia e di uno o piu' Stati  membri  con  uno  o  piu'  Paesi
terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica; 
    h) «autorita' di  vertice»:  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
difesa, il Segretario generale della  difesa  e  Direttore  nazionale
degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle  Forze  armate  e  il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    i) «operatore economico»: persona  fisica  o  giuridica,  o  ente
pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese,
che offre  sul  mercato  la  realizzazione  di  lavori  o  opere,  la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; 
    l)  «area  delle  operazioni»:  ambito   operativo   territoriale
definito  dagli  organi  di  vertice  in   sede   di   pianificazione
dell'operazione militare all'estero; 
    m) «operatore economico localizzato»:  operatore  economico  che,
nell'area delle operazioni, dispone di risorse  idonee  a  soddisfare
prontamente e' adeguatamente le esigenze operative. 
  2. Per quanto non espressamente definito al  comma  1,  si  applica
l'articolo 1 del decreto legislativo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»), e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288. 
              La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  agosto
          2007, n. 187. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
          giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito  dei  singoli
          livelli  di  segretezza,  dei  soggetti   con   potere   di
          classifica,  dei  criteri  d'individuazione  delle  materie
          oggetto di classifica  nonche'  dei  modi  di  accesso  nei
          luoghi militari o definiti di interesse  per  la  sicurezza
          della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 2009, n. 154. 
              La direttiva 2009/81/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13  luglio  2009  relativa  al  coordinamento
          delle procedure per l'aggiudicazione di taluni  appalti  di
          lavori, di forniture e di servizi nei settori della  difesa
          e  della   sicurezza   da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  n.  L  216  del  20
          agosto 2009. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          nell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.  106.
          Esso  e'  stato  successivamente  modificato  dal   decreto
          legislativo  24  febbraio  2012,  n.   20   (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
          recante   codice   dell'ordinamento   militare,   a   norma
          dell'articolo 14, comma 18, della legge 28  novembre  2005,
          n. 246), pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 12 marzo  2012,
          n. 60. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  2012,
          n. 40 (Regolamento recante  modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  concernente  il   Testo   unico   delle   disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012,  n.
          87. 
              Il  decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.   208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della direttiva  2009/81/CE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              Il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30
          novembre  2011,  che  modifica  le  direttive   2004/17/CE,
          2004/18/CE   e   2009/81/CE   riguardo   alle   soglie   di
          applicazione in materia di procedure di  aggiudicazione  di
          appalti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea n. L 319 del 2 dicembre 2011. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  novembre
          2012,  n.  236  (Regolamento   recante   disciplina   delle
          attivita' del Ministero della difesa in materia di  lavori,
          servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,   come
          modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio  1999,
          n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165: 
              "Art. 17 (Regolamenti) 1. Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. (Omissis.)".  
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  n.  208  del
          2011, al decreto legislativo n. 163 del  2006,  al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al decreto
          del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012, al decreto
          legislativo n. 66 del 2010  e  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 90 del 2010, si veda  nelle  note  alle
          premesse.