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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 2013, n. 48

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (13G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2013
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vigente al 05/05/2024
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Testo in vigore dal: 24-5-2013
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011  n.
44  recante  il  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010 n. 24.»; 
  Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre  2012,
n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge  24  dicembre
2012 n. 228; 
  Rilevata la necessita' di modificare  l'articolo  18  del  predetto
regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21
gennaio 1994, n. 53 in  tema  di  notificazioni  per  via  telematica
eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e  agli  atti
stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21
                         febbraio 2011 n. 44 
 
  1. L'articolo 18  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011 n. 44 e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 18 
     (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) 
 
  1.  L'avvocato  che  procede  alla  notificazione   con   modalita'
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per  immagine,  di  documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei  formati  consentiti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse  o
delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma,  del  codice
di procedura civile, la notificazione e'  effettuata  mediante  invio
della memoria o della comparsa alle parti  costituite  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
  4. L'avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell'atto
formato  su  supporto  analogico,  compie  l'asseverazione   prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
inserendo  la  dichiarazione  di  conformita'   all'originale   nella
relazione di notificazione, a norma  dell'articolo  3-bis,  comma  5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
  5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto  cui
si riferisce quando e' rilasciata su documento  informatico  separato
allegato al messaggio di posta elettronica  certificata  mediante  il
quale l'atto  e'  notificato.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata
su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine. 
  6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista  dall'articolo  3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'  quella  completa,  di
cui all'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La legge 21 gennaio 1994,  n.  53  reca:  "Facolta'  di
          notificazioni   di   atti    civili,    amministrativi    e
          stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali". 
              Il decreto del  Ministro  della  giustizia  2  febbraio
          2011, n. 44 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile  2011,
          n. 89. 
              Si riporta il testo dell'articolo 16-quater,  comma  2,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 16-quater. 
              1. (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   da
          adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, si procede
          all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del
          Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              commi 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              commi 4. - 4ter. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti al citato decreto del Ministro  della
          giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note alle premesse.