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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2024)
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vigente al 04/07/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-4-2013
al: 22-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi  35  e  36
dell'articolo 1; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ed  in
particolare il comma 8 dell'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   costituiscono   principio
fondamentale della normativa in materia  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Principio generale di trasparenza 
 
  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle
informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 della Costituzione: 
              «Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3,  secondo  comma,
          della Costituzione: 
              «Art. 3. 
              (Omissis). 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   97    della
          Costituzione: 
              «Art. 97. I pubblici uffici  sono  organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   113   della
          Costituzione: 
               «Art.   113.   Contro   gli   atti   della    pubblica
          amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
          dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
          di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 
              Tale tutela giurisdizionale non puo' essere  esclusa  o
          limitata  a  particolari  mezzi  di  impugnazione   o   per
          determinate categorie di atti. 
              La  legge  determina  quali  organi  di   giurisdizione
          possono annullare gli atti della  pubblica  amministrazione
          nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.». 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  35  e  36,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni  che
          prevedono  obblighi   di   pubblicita'   a   carico   delle
          amministrazioni pubbliche; 
              b) previsione di forme di  pubblicita'  sia  in  ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
              c) precisazione degli obblighi di pubblicita'  di  dati
          relativi ai titolari di incarichi  politici,  di  carattere
          elettivo o comunque di esercizio  di  poteri  di  indirizzo
          politico,  di  livello  statale,  regionale  e  locale.  Le
          dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di  cui
          alla lettera a)  devono  concernere  almeno  la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
              d) ampliamento delle ipotesi di  pubblicita',  mediante
          pubblicazione nei siti web istituzionali,  di  informazioni
          relative ai titolari  degli  incarichi  dirigenziali  nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sia con riferimento a quelli che  comportano
          funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
          agli incarichi di responsabilita' degli uffici  di  diretta
          collaborazione; 
              e) definizione di  categorie  di  informazioni  che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
              f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti  e
          le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato
          elettronico elaborabile e in formati di  dati  aperti.  Per
          formati di dati aperti si devono intendere  almeno  i  dati
          resi  disponibili  e  fruibili  on  line  in  formati   non
          proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
          riutilizzo anche a fini  statistici  e  la  ridistribuzione
          senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
          diverse dall'obbligo di citare la fonte  e  di  rispettarne
          l'integrita'; 
              g)  individuazione,  anche  mediante   integrazione   e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
              h)   individuazione,   anche   mediante   revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
              36. Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo
          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione
          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,
          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva
          amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'
          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo
          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione
          statale, regionale  e  locale,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera r), della Costituzione.». 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto  di  acceso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              La legge 18 giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140. 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  8,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
               «Art. 11. 
              (Omissis). 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
              a)  il  Programma  triennale  per  la   trasparenza   e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
              b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) l'ammontare complessivo  dei  premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
              d)  l'analisi   dei   dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
              e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14; 
              f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari   di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
              g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,   con   specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
              h)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro   che
          rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 
              i)  gli  incarichi,  retribuiti   e   non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.». 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante
          "Codice in materia di protezione dei  dati  personali",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003,  n.
          174. 
              Si riporta l'articolo 18 del decreto  legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134: 
              «Art. 18. (Amministrazione aperta) 
              1.  La  concessione  delle   sovvenzioni,   contributi,
          sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  l'attribuzione
          dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
          imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
          qualunque genere di  cui  all'articolo  12  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241  ad  enti  pubblici  e  privati,  sono
          soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del
          presente articolo e secondo il principio di  accessibilita'
          totale di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150. 
              2. Nei casi di cui al comma 1  ed  in  deroga  ad  ogni
          diversa disposizione  di  legge  o  regolamento,  nel  sito
          internet dell'ente obbligato  sono  indicati:  a)  il  nome
          dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i  suoi  dati
          fiscali; b) l'importo; c) la  norma  o  il  titolo  a  base
          dell'attribuzione;  d)  l'ufficio  e   il   funzionario   o
          dirigente   responsabile    del    relativo    procedimento
          amministrativo;    e)    la    modalita'    seguita     per
          l'individuazione del beneficiario; f) il link  al  progetto
          selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche'
          al contratto e capitolato della  prestazione,  fornitura  o
          servizio. 
              3. Le informazioni di cui al comma  2  sono  riportate,
          con link ben visibile nella homepage del sito,  nell'ambito
          dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e  merito»
          di cui al citato decreto legislativo n. 150 del  2009,  che
          devono essere resi di facile consultazione, accessibili  ai
          motori di ricerca ed in formato  tabellare  aperto  che  ne
          consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          diretta  attuazione  dei  principi   di   legalita',   buon
          andamento e imparzialita' sanciti  dall'articolo  97  della
          Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31  dicembre
          2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g),  h),
          l),  m),  r)  della  Costituzione,   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni centrali, regionali e  locali,  le  aziende
          speciali  e  le   societa'   in   house   delle   pubbliche
          amministrazioni. Le regioni ad  autonomia  speciale  vi  si
          conformano entro il medesimo termine secondo le  previsioni
          dei rispettivi Statuti. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le  concessioni
          di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore  del
          presente  decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del
          presente  articolo   costituisce   condizione   legale   di
          efficacia del  titolo  legittimante  delle  concessioni  ed
          attribuzioni di importo complessivo superiore a mille  euro
          nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e  la  sua
          eventuale omissione o incompletezza e'  rilevata  d'ufficio
          dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la  propria
          diretta  responsabilita'  amministrativa,  patrimoniale   e
          contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione  del
          beneficio economico. La  mancata,  incompleta  o  ritardata
          pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della
          prevista concessione o attribuzione  e  da  chiunque  altro
          abbia interesse, anche ai fini del risarcimento  del  danno
          da  ritardo  da  parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
          dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              6. Restano fermi l'articolo 12  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12
          aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159,  l'articolo
          8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52  e  le  ulteriori
          disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai   pagamenti
          obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
          connessi  trattamenti  previdenziali  e   contributivi   si
          applicano le disposizioni ad essi proprie. Il  Governo,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione di concerto con il Ministro dello  sviluppo
          economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31  dicembre
          2012,  previo  parere  della   Conferenza   unificata,   un
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400,  volto  a  coordinare  le  predette
          disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare  le
          modalita'  di  pubblicazione  dei  dati  di  cui  ai  commi
          precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di
          cui al citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009.  Lo
          stesso  regolamento   potra'   altresi'   disciplinare   le
          modalita' di attuazione del presente articolo in ordine  ai
          pagamenti periodici e per quelli diretti ad una  pluralita'
          di soggetti sulla base del medesimo titolo. 
              7. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici). 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 117,  secondo  comma,
          lett. m) ed r) della Costituzione: 
              «Art. 117. 
              (Omissis). 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              (Omissis). 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              (Omissis).».