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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/2013
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vigente al 08/07/2020
Testo in vigore dal: 3-6-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  Nuovo
codice della strada; 
  Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge
29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010,  n.  120,
il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo  206
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nel senso di prevedere che le attrezzature  delle  macchine  agricole
possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di
tutela del territorio; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Visto l'articolo 14, comma 16, della legge  12  novembre  2011,  n.
183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  Nuovo
codice della strada; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e
dell' 8 novembre 2012; 
  Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita'  ed  economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo  l'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti
tutti  sulla  medesima  materia  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495 del 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e,
limitatamente all'articolo 17, di concerto con  il  Ministro  per  le
politiche agricole, alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione"; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  2,
lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in  condizioni
di eccezionalita' e' consentito quando  anche  una  sola  delle  cose
trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del
codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o  di  massa
fissati dagli articoli 61 e 62 del  codice,  o  entrambi,  e  non  e'
possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17.Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e  15,  della
          legge 29 luglio 2010, n. 120: 
              "Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77,  79  e  80
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di
          veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di  produzione  e
          commercializzazione  di  sistemi,  componenti  ed   entita'
          tecniche di tipo non omologato,  di  sanzioni  per  veicoli
          circolanti in condizioni di  non  efficienza  e  di  omessa
          revisione) 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. La lettera e) del comma 4  dell'art.  6  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni, di  seguito  denominato
          «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita  dalla
          seguente: 
              «e) prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
          abbiano  a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici
          invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 
              2.  Al  comma  1,  alinea,  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992 le parole:  «elettrici  leggeri
          da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i  microveicoli
          elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli  altri
          veicoli» sono soppresse. 
              3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: 
              «3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per    la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'art.  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 a  euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI». 
              4. Il Governo, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   provvede   a
          modificare  l'art.  122,  comma  8,  del   regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento»,
          riferendo le disposizioni contenute nel  medesimo  comma  8
          agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui
          al periodo precedente, il Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, con  i  decreti  di  cui  all'art.  237  del
          regolamento, prevede l'obbligo che gli  pneumatici  montati
          su  autoveicoli,  motoveicoli,  ciclomotori,   rimorchi   e
          filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla
          normativa comunitaria, abbiano  una  pressione  adeguata  e
          siano  periodicamente  sottoposti  a  una  verifica   della
          persistenza delle condizioni di efficienza. 
              5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto  legislativo  n.
          285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati»
          sono  inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  circola  con   i
          dispositivi di cui  all'art.  80,  comma  1,  del  presente
          codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti». 
              6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  la   parola:   «Chiunque»   e'
          sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti
          dall'art. 176, comma 18, chiunque»; 
              b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero»  fino  a:
          «revisione» sono soppresse; 
              c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:
          «L'organo accertatore annota sul documento di  circolazione
          che  il  veicolo  e'  sospeso   dalla   circolazione   fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo»" 
              "Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo
          n. 285 del  1992,  in  materia  di  veicoli  eccezionali  e
          trasporti in condizioni di eccezionalita') 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del  1992
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo periodo del comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Nel  provvedimento  di  autorizzazione  possono
          essere imposti percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di
          scorta tecnica, secondo le modalita' e nei  casi  stabiliti
          dal regolamento»; 
              b) il terzo periodo  del  comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente: «Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o
          del trasporto in condizioni di  eccezionalita'  imponga  la
          chiusura  totale  della  strada  con   l'approntamento   di
          itinerari alternativi, la scorta  tecnica  deve  richiedere
          l'intervento degli organi di  polizia  stradale  competenti
          per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,
          possono  autorizzare  il  personale  della  scorta  tecnica
          stessa a coadiuvare il personale di polizia o  ad  eseguire
          direttamente, in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento»; 
              c)  al  comma  17,  le  parole:  «i  criteri   per   la
          imposizione della  scorta  tecnica  o  della  scorta  della
          polizia della strada» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
          criteri per l'imposizione della scorta tecnica»; 
              d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della
          Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
          «all'obbligo di scorta tecnica»" 
              "Art. 15.  (Modifiche  agli  articoli  104  e  114  del
          decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia   di
          circolazione delle macchine agricole) 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo  n.
          285  del  1992,  le  parole:  «valida  per  un  anno»  sono
          sostituite dalle seguenti: «valida per due anni». 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata   in   vigore   della    presente    legge.    Sono
          conseguentemente raddoppiati gli  importi  dell'imposta  di
          bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8,  del  decreto
          legislativo  n.  285  del  1992,  e,  ove  previsti,  degli
          indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento. 
              3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
          salvo che l'autorizzazione per circolare  ivi  prevista  e'
          valida per un anno e rinnovabile». 
              4. Il Governo, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   provvede   a
          modificare  l'art.  206  del  regolamento,  nel  senso   di
          prevedere  che  le  attrezzature  delle  macchine  agricole
          possono  essere  utilizzate  anche  per  le  attivita'   di
          manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le
          modalita'.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera  e)
          e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011,  n.
          70: 
              "Art. 6. Ulteriori riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici 
              (In vigore dal 28 febbraio 2012) 
              1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa
          vigente e gravanti in particolare  sulle  piccole  e  medie
          imprese  sono  apportate  con  il  seguente  provvedimento,
          operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le
          modificazioni che seguono: 
              (Omissis). 
              e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione
          prevista  per  ciascun  trasporto  e'  sostituita,  per   i
          trasporti della medesima tipologia ripetuti nel  tempo,  da
          un'autorizzazione periodica da  rilasciarsi  con  modalita'
          semplificata; 
              2.  Conseguentemente,  alla  disciplina  vigente   sono
          apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 
              (Omissis). 
              e) per semplificare  le  procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'art. 10 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          modifica il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
          nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  prevedendo  che
          per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente
          prevedere  la  trasmissione,  per  via  telematica,   della
          prescritta richiesta  di  autorizzazione,  corredata  della
          necessaria   documentazione,   all'ente   proprietario    o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio»". 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  16,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "16. Per semplificare le procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285,  e  successive  modificazioni,  il  comma   9-bis   e'
          sostituito dal seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          modifica il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
          nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
              a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
          prevedere  la  trasmissione,  per  via  telematica,   della
          prescritta richiesta  di  autorizzazione,  corredata  della
          necessaria   documentazione,   all'ente   proprietario    o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate  entro
          quindici giorni dalla loro presentazione; 
              b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13  del
          citato regolamento siano valide per un numero indefinito di
          viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e
          a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione; 
              c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  art.
          13 siano  valide  per  un  numero  definito  di  viaggi  da
          effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; 
              d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13
          siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro  tre
          mesi dalla data di rilascio; 
              e) per le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  e'
          prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
          merce trasportata; 
              f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5,  non
          siano  vincolate  alla  invariabilita'  della  natura   del
          materiale e della tipologia degli elementi trasportati; 
              g)  i  trasporti  di  beni  della  medesima   tipologia
          ripetuti  nel  tempo  siano   soggetti   all'autorizzazione
          periodica prevista dall'art. 13, come modificato  ai  sensi
          del presente comma, e che  questa  sia  rilasciata  con  le
          modalita' semplificate di cui alla lettera a) del  presente
          comma; 
              h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con  validita'
          scaduta, siano  rinnovabili  su  domanda  che  deve  essere
          presentata, in carta semplice, per non piu' di  tre  volte,
          per un periodo di  validita'  non  superiore  a  tre  anni,
          quando tutti i dati, riferiti sia al  veicolo  che  al  suo
          carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
              i) nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo
          singolo  o   multiplo,   possano   essere   indicati,   con
          annotazione a parte, fino ad un massimo di  cinque  veicoli
          costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
          a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il  veicolo
          rimorchio  o  semirimorchio  e  siano  ammesse   tutte   le
          combinazioni possibili tra  i  trattori  ed  i  rimorchi  o
          semirimorchi anche incrociate»". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada) 
              e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre
          1992, n. 303, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, 
              come modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 9.(Art.  10  Cod.  Str.)  Veicoli  eccezionali  e
          veicoli adibiti a trasporti eccezionali. 
              1. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli  eccezionali  e  di  quelli  adibiti  al  trasporto
          eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art.  62  del
          codice, sono quelle indicate nell'appendice I  al  presente
          titolo. 
              a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
              a.1) dimensioni: entro o  eccedenti  i  limiti  fissati
          dall'art. 61 del codice; 
              a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
              a.3) velocita' massima calcolata  per  costruzione:  70
          km/h; 
              b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
              b.1) rapporto  di  traino  non  inferiore  a  3  e  non
          superiore a 6; 
              b.2) massa aderente non inferiore al  75%  della  massa
          complessiva massima; 
              b.3) velocita' massima  calcolata  per  costruzione  in
          servizio di traino: 40 km/h,  con  l'eccezione  di  cui  al
          successivo punto b.4); 
              b.4)  trasmissioni:  e'  ammesso   l'attrezzaggio   con
          trasmissioni che consentano di  raggiungere  una  velocita'
          massima calcolata non superiore a 70 km/h  nei  casi  sotto
          indicati e se il conseguimento di tale  velocita'  e'  reso
          possibile da elementi costruttivi: 
              b.4.1) quando viaggiano isolati; 
              b.4.2) quando effettuano servizio  di  traino  entro  i
          limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62
          del codice e soddisfano le condizioni di cui  al  comma  5,
          dell'appendice III al titolo III; 
              b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto  per
          una massa complessiva di 42 t e  formano  una  combinazione
          della massa massima di 72 t nel rispetto  del  rapporto  di
          traino 1,45. In questo caso i  veicoli  della  combinazione
          devono  rispettare,  oltre  a  tutte  le   norme   tecniche
          specifiche  per  i  veicoli  eccezionali  e  per  trasporti
          eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per  i
          veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione  nella
          fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma
          5, punto b), dell'appendice  III  al  titolo  III  o  della
          verifica ivi  prevista  del  valore  minimo  della  potenza
          specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore
          e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva  di  42  t,
          nel caso di semirimorchi, e' riferita alla  massa  gravante
          sugli assi a terra del semirimorchio. 
              b.5) eventuali  dispositivi  limitatori  di  velocita',
          purche'  riconosciuti  ammissibili   e   affidabili   dalla
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.,   devono   intendersi
          elementi  costruttivi  ai  fini  della  valutazione   della
          velocita' massima calcolata. 
              c) Per i veicoli rimorchiati: 
              c.1)  valore  della  massa   minima   complessiva   del
          rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e'  riferita
          a quella gravante sugli assi a terra; 
              c.2) velocita' di base ai fini  del  dimensionamento  e
          dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di
          gonfiaggio dei  pneumatici,  che  in  ogni  caso  non  puo'
          superare i 10 bar: 
              c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; 
              c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t
          e sino a 80 t e, in ogni  caso,  per  i  limiti  di  sagoma
          eccedenti quelli dell'art. 61 del codice; 
              c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore  a  80
          t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali  e  per  trasporti
          eccezionali,  abbinabili  a  trattori  classificati   mezzi
          d'opera, la velocita' di  base  deve  comunque  essere  non
          inferiore a 80 km/h. 
              d) Prove: 
              d.1) i valori delle masse  eccezionali  dichiarate  dal
          costruttore possono essere  ammessi  a  condizione  che  lo
          spunto in salita e la tenuta  del  freno  di  stazionamento
          risultino verificati sulle seguenti pendenze: 
              d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a); 
              d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la  tenuta
          del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al
          punto b); 
              d.1.3) 8% per il complesso formato con  un  valore  del
          rapporto di traino di 1,45; 
              d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore  del
          rapporto di traino uguale o superiore a 3; 
              d.2) Per i  singoli  dispositivi  e  per  le  prove  di
          prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in
          quanto applicabile. Per i veicoli di cui al  punto  b),  ai
          fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra'
          altresi' verificarsi che la potenza minima  del  propulsore
          installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo
          in tonnellate della combinazione che puo'  formare  con  il
          veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
              d.2.1)  1,76  kW/t   per   combinazioni   della   massa
          complessiva sino a 100 t con l'eccezione di  cui  al  punto
          b.4); 
              d.2.2)  1,17  kW/t   per   combinazione   della   massa
          complessiva di oltre 150 t. 
              Per valori della massa complessiva  della  combinazione
          compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del  propulsore
          deve essere quella risultante  per  interpolazione  lineare
          tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra  indicate
          sono ridotte rispettivamente  a  1,47  kW/t  e  1,03  kW/t,
          oppure al valore  interpolato  tra  1,47  e  1,03,  per  la
          combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra  100
          e 150 t, per i  veicoli  trattori  ad  aderenza  totale  ed
          equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei
          a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3; 
              d.3) la verifica dei  dispositivi  di  frenatura  sara'
          attuata in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui  agli
          allegati  I  e  II  con  esclusione  del   punto   1.1.4.2.
          dell'allegato II e della relativa appendice - III,  IV,  V,
          VI  e   X   della   direttiva   71/320/CEE   e   successive
          modificazioni: 
              d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di  cui  al
          punto 2.4 dell'allegato III, della  direttiva  citata,  non
          deve  essere  inferiore  a  0,5  secondi.  Per  i   veicoli
          abilitati a circolare anche entro  i  limiti  di  cui  agli
          articoli   61   e   62   del   codice,   senza    l'obbligo
          dell'autorizzazione di  cui  all'art.  10  del  codice,  la
          verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte
          le predette masse  legali,  nel  rispetto  delle  norme  in
          vigore per i veicoli della categoria N3; 
              d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di
          cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono
          formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6%
          (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di  traino
          di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni  con  rapporto  di
          traino non  inferiore  a  3  e  non  superiore  a  6),  una
          velocita' stabilizzata  di  25  ±  5  km/h  (scegliendo  il
          rapporto che piu' si avvicina al valore di 25  km/h)  senza
          far ricorso ad  alcuno  dei  dispositivi  di  frenatura  di
          servizio, di soccorso o di stazionamento.  La  verifica  va
          attuata sulla predetta pendenza percorsa per una  lunghezza
          di 6 km; 
              d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato
          II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive  di
          quella di cui al  punto  d.3.2),  la  quale  e'  invece  da
          ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3  e  1.4  del
          predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque,
          essere effettuate alle masse massime che i veicoli  possono
          conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora  venga
          richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse
          senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10  del
          codice, sia per i veicoli a motore isolati che  per  quelli
          rimorchiati. 
              2. Le norme di cui al  comma  1  non  si  applicano  ai
          veicoli, sia a motore  (abilitati  o  non  al  traino)  che
          rimorchiati,  destinati   esclusivamente   a   servizi   di
          trasporto o di  movimentazione  negli  ambiti  degli  scali
          aerei o dei porti  e  a  quelli  per  uso  speciale  o  per
          trasporto specifico, ai quali si applicano le  prescrizioni
          dettate, con specifico provvedimento, dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per  la
          motorizzazione. 
              3. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli  eccezionali  e  di  quelli  adibiti  al  trasporto
          eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art.  61
          del codice,  sono  quelle  indicate  nell'appendice  II  al
          presente titolo. 
              3-bis. Salvo quanto previsto  dall'art.  10,  comma  2,
          lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un  trasporto  in
          condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una
          sola  delle  cose  trasportate,   indivisibile   ai   sensi
          dell'art. 10, comma  4,  del  codice,  determina  eccedenze
          rispetto ai limiti di  sagoma  o  di  massa  fissati  dagli
          articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile
          eseguirlo in condizioni ordinarie.".