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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-2-2013 al: 24-11-2014
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalità per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010:
"Art. 4. Designazione dell'origine.
1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.
2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non può essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.
5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.".