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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 6-7-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa  l'emanazione  di
un regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero  della
difesa, in relazione  ai  contratti  e  alle  procedure  in  economia
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  diversi  da  quelli  che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208, recante  «Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei  settori  della  difesa  e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attivita' del
Genio militare, a norma dell'art. 3,  comma  7-bis,  della  legge  11
febbraio 1994, n. 109»; 
  Visti gli articoli  14  e  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21  febbraio  2006,  n.  167,  recante:  «Regolamento  per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della  Difesa,  a
norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19  aprile  2000,
n. 145, concernente:  «Regolamento  recante  il  capitolato  generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma  5,  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.  200,
recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri  per
i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006,  recante:
«Modalita' e procedure per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e
servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»; 
  Visto  il  codice  dell'ordinamento  militare  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2010,
n.  270,  recante:  «Modifiche  al  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  a  norma
dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante: «Regolamento di esecuzione  e  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici reso in data 19 novembre 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22  marzo
2012; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Ambito oggettivo e soggettivo 
 
  1.  Il  presente  regolamento  detta  la  disciplina  esecutiva  ed
attuativa relativa alla materia dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163,  e  successive  modificazioni,  recante «Codice  dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle
procedure in economia relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  di
competenza del Ministero della difesa di  cui  sono  parte  organismi
della Difesa, diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento,
si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici
e del relativo regolamento di esecuzione  e  attuazione,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
nonche'   quelle   in   materia   negoziale   previste   dal   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e dal relativo testo  unico  regolamentare,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. 
              - Si riporta il testo dell'art. 196 del citato  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  come   modificato   prima
          dall'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.  6,
          e poi dall'art. 33  del  decreto  legislativo  15  novembre
          2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
          lavori, servizi e forniture  nei  settori  della  difesa  e
          sicurezza,  in  attuazione  della  direttiva   2009/81/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  dicembre  2011,  n.
          292: 
                «Art. 196. (Disciplina speciale per gli  appalti  nel
          settore della difesa diversi da quelli  che  rientrano  nel
          campo  di   applicazione   del   decreto   legislativo   di
          recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un  anno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,  con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture  e  con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato  che
          si pronuncia entro quarantacinque giorni  dalla  richiesta,
          e'  adottato  apposito  regolamento,  in  armonia  con   il
          presente codice, per  la  disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero  della  difesa,  in  relazione  ai  contratti  di
          lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
          nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  di
          recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
          5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina  altresi'  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'estero  per  effetto
          di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 
              2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere
          adottati capitolati in  materia  di  forniture  e  servizi,
          contenenti  norme  di  dettaglio  e  tecniche  relative  ai
          contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale
          relativo ai lavori del genio  militare,  nel  rispetto  del
          presente codice e del regolamento di cui al comma  1.  Tali
          capitolati,   menzionati   nel   bando    o    nell'invito,
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1,
          lettera a), e lettere b.2) e c), per gli  appalti  pubblici
          di  forniture  del  Ministero  della  difesa  di  rilevanza
          comunitaria di cui al comma 1 il valore  stimato  al  netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie seguenti: 
                137.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i
          prodotti menzionati nell'allegato V; 
                211.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi  ad  oggetto
          prodotti non menzionati nell'allegato V. 
              4.  In  deroga  all'articolo  10,  limitatamente   agli
          appalti  pubblici  di   lavori   di   cui   al   comma   1,
          l'amministrazione della  difesa,  in  considerazione  della
          struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
          un unico responsabile del  procedimento  puo'  nominare  un
          responsabile del procedimento  per  ogni  singola  fase  di
          svolgimento   del   processo   attuativo:    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico- amministrative. 
              5. I programmi triennali  e  gli  elenchi  annuali  dei
          contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti  con
          le modalita' di  cui  all'articolo  128,  comma  11.  Detti
          programmi ed elenchi sono  trasmessi  con  omissione  delle
          parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17
          e 18, per la pubblicita' di cui  al  citato  articolo  128,
          comma 11. 
              6. Il regolamento di cui al comma 1 indica  i  soggetti
          abilitati alla firma dei progetti. 
              7. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  disciplina  i
          lavori, i servizi e le forniture in economia del  Ministero
          della difesa diversi da quelli che rientrano nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo di  recepimento  della
          direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in  vigore,  si
          applicano le norme vigenti in  materia.  Per  i  lavori  in
          economia che vengono eseguiti a mezzo delle  truppe  e  dei
          reparti del Genio militare, non si applicano  i  limiti  di
          importo di cui all'articolo 125, comma 5. 
              8.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea  garanzia,  che
          sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.». 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23 agosto 1988,  n.  400  (  Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,   come
          modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio  1999,
          n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165: 
                «Art.  17.  (Regolamenti)  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  19  aprile
          2005, n.  170  (Regolamento  concernente  disciplina  delle
          attivita' del Genio  militare,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 7-bis, della legge 11  febbraio  1994,  n.  109),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale 30 agosto 2005, n. 201. 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2006,  n.  167
          (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  degli
          organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7,  comma  1,
          della legge 14  novembre  2000,  n.  331),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  10  maggio
          2006, n. 107: 
                «Art. 14. (Acquisti  e  servizi  in  economia)  -  1.
          Possono  essere  eseguite  in  economia  sotto  la  diretta
          responsabilita' dei  titolari  del  potere  di  spesa,  nei
          limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di  ciascun
          programma,  indipendentemente  dal  relativo  importo,   le
          acquisizioni di beni e servizi: 
                  a) relative a interventi dichiarati  segreti  o  la
          cui  esecuzione  richieda  misure  speciali  di  sicurezza,
          secondo le vigenti disposizioni legislative,  regolamentari
          ed amministrative; 
                  b) relative a categorie di interventi,  previamente
          individuate  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,
          necessarie ai fini della tutela degli interessi  essenziali
          della sicurezza  dello  Stato  o  per  la  salvaguardia  di
          particolari esigenze operative. 
              2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1,
          sono  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 24 luglio 1992, n.  358,  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  157,  e  successive
          modificazioni,  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.   573,
          dell'art. 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 
              3. Possono anche essere eseguiti in economia  sotto  la
          diretta responsabilita' dei titolari del potere  di  spesa,
          entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'I.V.A.,
          le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci  di
          spesa e nei  limiti  di  importo  che  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro della difesa che  definisce  anche  le
          correlate procedure. Per le  forniture  di  beni  e'  fatto
          salvo quanto previsto in ordine ai limiti  di  applicazione
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  24
          luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti
          limiti di spesa sono  adeguati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Per le acquisizioni di beni e servizi,  qualora  non
          si faccia  ricorso  alla  procedura  in  economia,  trovano
          applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1,  le  norme
          vigenti in materia. 
              5. Il ricorso alla procedura in  economia,  nell'ambito
          dei fondi assegnati per ciascun programma,  e'  autorizzato
          dal dirigente militare o  civile  titolare  del  potere  di
          spesa. Presso gli organi periferici il titolare del  potere
          di  spesa  e'  il  comandante  dell'ente  o   distaccamento
          provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche
          se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare: 
                a) indipendentemente dal relativo importo,  le  spese
          afferenti a categorie di beni  e  servizi  individuate  con
          decreto del Ministro  della  difesa  di  cui  al  comma  1,
          lettera b); 
                b) entro i limiti e per le voci di spesa  di  cui  al
          comma 3, previa autorizzazione da parte  dell'alto  comando
          competente  ovvero  da   parte   dell'autorita'   logistica
          centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza
          armata. Per  l'Arma  dei  carabinieri  l'autorizzazione  e'
          rilasciata   dall'autorita'   individuata    da    apposito
          provvedimento del Comando generale. 
              6. I limiti di somma di cui  al  presente  articolo  si
          intendono riferiti al valore massimo di ciascuna  provvista
          di ogni singola fattispecie  che  presupponga  unicita'  di
          approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in  economia,
          per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare
          del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i
          motivi per i quali e'  adottata  la  procedura  stessa.  E'
          vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione
          di beni o servizi  che  possa  considerarsi  con  carattere
          unitario, in piu' acquisizioni.» 
                «Art. 15. (Esecuzione degli acquisti in  economia)  -
          1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere
          effettuata: 
                  a) in amministrazione diretta; 
                  b) a cottimo fiduciario; 
                  c) parte  in  amministrazione  diretta  e  parte  a
          cottimo fiduciario. 
              2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: 
                a) i servizi per i quali non occorra l'intervento  di
          imprese; essi sono effettuati  con  materiali,  utensili  e
          mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con
          personale dell'amministrazione; 
                b) le forniture a pronta  consegna  ed  i  servizi  a
          pronta esecuzione. 
              3.  Sono  eseguibili  con  il   sistema   del   cottimo
          fiduciario le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  affidate
          direttamente a persone ovvero imprese di notoria  capacita'
          ed idoneita'. 
              4. Per le forniture ed i servizi di  cui  al  comma  2,
          lettera b), ed al comma 3: 
                a) si prescinde dalla richiesta  di  piu'  preventivi
          quando l'importo della  spesa  non  superi  l'ammontare  di
          20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto  limite
          e' elevato a 40.000 euro, con esclusione  dell'I.V.A.,  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti  ed
          imprevedibili esigenze di ordine pubblico; 
                b) in ogni altro caso, mediante  gara  informale  con
          richiesta  di  preventivi  ad  almeno   cinque   ditte   ed
          acquisizione di almeno tre preventivi. Nel  caso  di  esito
          in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e
          in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in
          presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti,
          se la prestazione oggetto della negoziazione  debba  essere
          conforme  a  specifici  disciplinari  tecnici,  oppure   si
          riferisce a nota specialita', e' prescelto  quello  con  il
          prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta  puo'  essere
          effettuata,  con  adeguata  motivazione,  sulla  base   del
          criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              5. Le lettere  di  ordinazione  e  gli  atti  negoziali
          stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture  e
          dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di  pagamento,
          le penalita' da infliggere in caso  di  ritardo,  l'obbligo
          del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le
          norme  vigenti  in  materia,  nonche'   la   facolta'   per
          l'amministrazione di provvedere in danno del  contraente  e
          di risolvere l'accordo mediante semplice  denuncia  qualora
          il contraente medesimo venga meno ai patti concordati. 
              6. Gli organismi provvedono direttamente, entro  trenta
          giorni  dalla  data  del   collaudo   o   dalla   data   di
          presentazione della fattura, se  successiva,  al  pagamento
          delle spese relative alle acquisizioni di  beni  e  servizi
          effettuate in economia,  con  i  fondi  ricevuti  in  conto
          anticipazioni e provvedono anche per le  spese  autorizzate
          con provvedimento ministeriale, qualora cio'  sia  disposto
          nell'atto di autorizzazione.». 
              Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  19  aprile
          2000, n. 145, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          giugno 2000, n. 131. 
              Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.
          200, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000,
          n. 167. 
              Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo  2006  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          nell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2010, n. 140. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre
          2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo  unico
          delle disposizioni regolamentari in materia di  ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010, n. 90, a norma  dell'articolo  2,  commi  da
          8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
          194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n. 25), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          febbraio 2011, n. 37. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»), e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il citato decreto legislativo n. 163 del  2006,  v.
          nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo  dell'art.  2  del  citato  decreto
          legislativo n. 208 del 2011: 
                «Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) - 1. Il
          presente decreto disciplina i contratti nei  settori  della
          difesa e della sicurezza, anche non  militare,  aventi  per
          oggetto: 
                  a) forniture di materiale militare e loro parti, di
          componenti o di sottoassiemi; 
                  b) forniture di materiale sensibile e  loro  parti,
          di componenti o di sottoassiemi; 
                  c)  lavori,  forniture   e   servizi   direttamente
          correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e
          per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; 
                  d)  lavori,  forniture   e   servizi   direttamente
          correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e
          per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; 
                  e)  lavori  e  servizi  per  fini  specificatamente
          militari; 
                  f) lavori e servizi sensibili.». 
              Per il citato decreto legislativo n. 163 del  2006,  il
          decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del  2012,
          nonche' per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010  e
          il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
          2010, v. nelle note alle premesse.