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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (12G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231 (in G.U. 03/01/2013, n. 2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2016)
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Testo in vigore dal: 4-8-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 7 agosto  2012,  n.  129,  convertito  dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26  luglio
2012  per  interventi  urgenti  di  bonifica,  ambientalizzazione   e
riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto al riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011,  rilasciata  alla  Societa'  ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello  stabilimento  siderurgico  ubicato  nei
comuni di Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente,  l'applicazione  in
anticipo  della  decisione  di  esecuzione   n.   2012/135/UE   della
Commissione, del 28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni
sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  da  impiegare  per  la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; 
  Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale  e  il  Piano
operativo assicurano l'immediata  esecuzione  di  misure  finalizzate
alla tutela della salute ed alla protezione  ambientale  e  prevedono
graduali ulteriori interventi sulla base di un  ordine  di  priorita'
finalizzato al risanamento progressivo degli impianti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  assicurare  che,  in  presenza   di   stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale,  qualora  vi  sia  una
assoluta  necessita'  di  salvaguardia   dell'occupazione   e   della
produzione, il  Ministro  dell'ambiente  possa  autorizzare  mediante
autorizzazione integrata ambientale  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva di uno  o  piu'  stabilimenti  per  un  periodo  di  tempo
determinato non superiore a  36  mesi  e  a  condizione  che  vengano
adempiute le prescrizioni contenute  nella  medesima  autorizzazione,
secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di  assicurare
la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della  salute  secondo  le
migliori tecniche disponibili; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni per assicurare la piena  attuazione  delle  prescrizioni
della sopracitata  autorizzazione,  volte  alla  immediata  rimozione
delle condizioni di criticita' esistenti che possono  incidere  sulla
salute,  conseguendo  il  sostanziale  abbattimento  delle  emissioni
inquinanti; 
  Considerato che la continuita' del funzionamento  produttivo  dello
stabilimento  siderurgico  Ilva  S.p.A.  costituisce  una   priorita'
strategica di interesse nazionale, in considerazione  dei  prevalenti
profili  di  protezione  dell'ambiente  e  della  salute,  di  ordine
pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso  di  crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale 
 
  1. In caso  di  stabilimento  di  interesse  strategico  nazionale,
individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
quando  presso  di  esso  sono  occupati  un  numero  di   lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento  di  integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora  vi
sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e  della
produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' autorizzare, in  sede  di  riesame  dell'autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  per
un periodo di  tempo  determinato  non  superiore  a  36  mesi  ed  a
condizione  che  vengano  adempiute  le  prescrizioni  contenute  nel
provvedimento di riesame della medesima  autorizzazione,  secondo  le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di  assicurare  la  piu'
adeguata tutela dell'ambiente e  della  salute  secondo  le  migliori
tecniche disponibili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, le misure  volte  ad  assicurare  la
prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad  ogni
effetto  quelle  contenute  nel   provvedimento   di   autorizzazione
integrata  ambientale,  nonche'   le   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione
degli articoli 29-octies,  comma  4,  e  29-nonies  e  29-decies  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  29-decies  e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore,  la  mancata  osservanza  delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e'  punita
con sanzione amministrativa pecuniaria ((, escluso  il  pagamento  in
misura ridotta, da euro 50.000)) fino al 10 per cento  del  fatturato
della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione
e' irrogata, ai sensi della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal
prefetto competente per territorio. ((Le attivita'  di  accertamento,
contestazione  e   notificazione   delle   violazioni   sono   svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento  di  tali
attivita',  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria. I proventi  delle  sanzioni  irrogate  sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza,  bonifica  e
risanamento ambientale del territorio interessato)). 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1  trovano  applicazione  anche
quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia  adottato  provvedimenti   di
sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In  tale
caso i provvedimenti di sequestro  non  impediscono,  nel  corso  del
periodo   di   tempo   indicato   nell'autorizzazione,    l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare riferisce  semestralmente  al  Parlamento  circa  l'ottemperanza
delle   prescrizioni   contenute   nel   provvedimento   di   riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al  presente
articolo. 
  5-bis.  Il  Ministro  della  salute  riferisce   annualmente   alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione  del
danno sanitario, sullo stato di salute della  popolazione  coinvolta,
sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.