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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal: 13-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148,
di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Riduzione degli uffici del giudice di pace 
 
  1. Sono soppressi gli uffici  del  giudice  di  pace  di  cui  alla
tabella A allegata al presente decreto. 
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai  sensi  del
comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla  tabella
B allegata al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          settembre 2011, n. 148, di conversione  con  modificazioni,
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n.  138,  recante   ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo.  Delega  al
          Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
          territorio degli uffici giudiziari): 
              "Art. 1. 
              1. Il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  recante
          ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
          e  per  lo  sviluppo,  e'  convertito  in  legge   con   le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
              2. Il Governo, anche ai fini  del  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  riorganizzare   la
          distribuzione sul territorio  degli  uffici  giudiziari  al
          fine di  realizzare  risparmi  di  spesa  e  incremento  di
          efficienza,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
              a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado,  ferma
          la necessita' di  garantire  la  permanenza  del  tribunale
          ordinario nei circondari di comuni capoluogo  di  provincia
          alla data del 30 giugno 2011; 
              b) ridefinire, anche mediante attribuzione di  porzioni
          di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale
          degli  uffici  giudiziari  secondo  criteri   oggettivi   e
          omogenei che tengano conto dell'estensione del  territorio,
          del  numero  degli  abitanti,  dei  carichi  di  lavoro   e
          dell'indice  delle   sopravvenienze,   della   specificita'
          territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo  alla
          situazione infrastrutturale, e del  tasso  d'impatto  della
          criminalita'  organizzata,  nonche'  della  necessita'   di
          razionalizzare il  servizio  giustizia  nelle  grandi  aree
          metropolitane; 
              c)  ridefinire  l'assetto  territoriale  degli   uffici
          requirenti  non  distrettuali,  tenuto  conto,   ferma   la
          permanenza  di  quelli  aventi  sedi  presso  il  tribunale
          ordinario nei circondari di comuni capoluogo  di  provincia
          alla  data  del  30  giugno  2011,  della  possibilita'  di
          accorpare piu' uffici di  procura  anche  indipendentemente
          dall'eventuale  accorpamento  dei   rispettivi   tribunali,
          prevedendo,  in  tali  casi,  che  l'ufficio   di   procura
          accorpante possa svolgere le funzioni  requirenti  in  piu'
          tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato  a  esigenze
          di funzionalita' ed efficienza che consentano una  migliore
          organizzazione dei mezzi e delle risorse umane,  anche  per
          raggiungere  economia  di  specializzazione  ed  una   piu'
          agevole trattazione dei procedimenti; 
              d) procedere alla soppressione  ovvero  alla  riduzione
          delle  sezioni  distaccate  di  tribunale,  anche  mediante
          accorpamento  ai  tribunali  limitrofi,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui alla lettera b); 
              e)  assumere  come  prioritaria  linea  di  intervento,
          nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c)
          e   d),   il   riequilibrio   delle   attuali    competenze
          territoriali,  demografiche   e   funzionali   tra   uffici
          limitrofi della stessa area provinciale  caratterizzati  da
          rilevante differenza di dimensioni; 
              f)  garantire  che,  all'esito  degli   interventi   di
          riorganizzazione, ciascun  distretto  di  corte  d'appello,
          incluse le sue sezioni distaccate, comprenda  non  meno  di
          tre degli attuali  tribunali  con  relative  procure  della
          Repubblica; 
              g)  prevedere  che  i   magistrati   e   il   personale
          amministrativo   entrino   di   diritto   a    far    parte
          dell'organico,  rispettivamente,  dei  tribunali  e   delle
          procure della  Repubblica  presso  il  tribunale  cui  sono
          trasferite le funzioni di sedi  di  tribunale,  di  sezioni
          distaccate e di procura  presso  cui  prestavano  servizio,
          anche  in  sovrannumero  riassorbibile  con  le  successive
          vacanze; 
              h) prevedere che l'assegnazione dei  magistrati  e  del
          personale  prevista  dalla  lettera  g)   non   costituisca
          assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad
          altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti; 
              i) prevedere con successivi decreti del Ministro  della
          giustizia  le  conseguenti   modificazioni   delle   piante
          organiche del personale di magistratura e amministrativo; 
              l) prevedere la riduzione degli uffici del  giudice  di
          pace dislocati in sede diversa da quella circondariale,  da
          operare tenendo in  specifico  conto,  in  coerenza  con  i
          criteri di cui alla  lettera  b),  dell'analisi  dei  costi
          rispetto ai carichi di lavoro; 
              m)  prevedere  che  il  personale   amministrativo   in
          servizio presso gli uffici soppressi del  giudice  di  pace
          venga riassegnato in misura non inferiore al 50  per  cento
          presso la sede di tribunale o di  procura  limitrofa  e  la
          restante parte presso l'ufficio del giudice di pace  presso
          cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; 
              n) prevedere la pubblicazione nel bollettino  ufficiale
          e nel sito internet del  Ministero  della  giustizia  degli
          elenchi degli uffici del giudice di pace  da  sopprimere  o
          accorpare; 
              o)  prevedere  che,   entro   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione di cui  alla  lettera  n),  gli  enti  locali
          interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere
          e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace
          con competenza  sui  rispettivi  territori,  anche  tramite
          eventuale  accorpamento,  facendosi  integralmente   carico
          delle spese di funzionamento e di erogazione  del  servizio
          giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
          personale amministrativo che  sara'  messo  a  disposizione
          dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione
          giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico  del
          personale di magistratura onoraria di  tali  sedi  entro  i
          limiti della dotazione  nazionale  complessiva  nonche'  la
          formazione del personale amministrativo; 
              p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza  del
          termine di cui alla  lettera  o),  su  istanza  degli  enti
          locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro
          della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con
          decreto  ministeriale  uffici  del  giudice  di  pace,  nel
          rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); 
              q)  dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              3. La riforma realizza il necessario coordinamento  con
          le altre disposizioni vigenti. 
              4. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 2  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia  e   successivamente   trasmessi   al   Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  al  Parlamento  ai  fini
          dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e  delle
          Commissioni  competenti  per   materia.   I   pareri,   non
          vincolanti, sono resi entro il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
          emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora  detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  allo
          spirare   del   termine   previsto   dal   comma    2,    o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              5. Il Governo, con la procedura indicata nel  comma  4,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
          dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
          di cui al comma 2 e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e
          correttive dei decreti legislativi medesimi. 
              5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6
          aprile 2009 sulle  sedi  dei  tribunali  dell'Aquila  e  di
          Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio  della
          delega relativamente ai soli tribunali  aventi  sedi  nelle
          province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni. 
              6.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.".