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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 152

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria. (12G0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2012
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-9-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°  aprile  2008,  concernente  le  modalita'  e  i  criteri  per  il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature  e  dei  beni  strumentali   in   materia   di   sanita'
penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2010,  n.  274,  recante
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale, che ha ravvisato la necessita' di introdurre talune
modifiche  e  integrazioni  all'articolo  3  comma  3   del   decreto
legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo
decreto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della
salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010,  n.
                                 274 
 
  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre
2010, n. 274, le parole: «in essere alla data del 30 giugno  2009  e»
sono soppresse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate
          o alle quali e' operato il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87   della   Costituzione,   comma   quinto,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,
          recante:  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
          Giulia, e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          febbraio 1963, n. 29. 
              - Il testo dell'art.  2,  comma  283,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  recante:  Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), e' il seguente: 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto legislativo  23  dicembre  2010,  n.  274,
          recante: Norme di attuazione dello statuto  speciale  della
          regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia   di   sanita'
          penitenziaria, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          marzo 2011, n. 50. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1°  aprile  2008,  recante:  Modalita'  e  criteri  per  il
          trasferimento  al  Servizio   sanitario   nazionale   delle
          funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,  delle  risorse
          finanziarie e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
          materia  di  sanita'  penitenziaria,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126. 
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia Giulia e' il seguente: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 23
          dicembre  2010,  n.  274,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 3 (Trasferimento dei  rapporti  di  lavoro).  (In
          vigore dal 17 marzo 2011). - 1. Il personale dipendente  di
          ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte  integrante
          del presente decreto, in servizio alla data  di  decorrenza
          dell'efficacia  del  presente  decreto,  che  esercita   le
          funzioni  sanitarie  di  cui  all'art.  2  nell'ambito  del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   e   del
          Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero  della
          giustizia  di  competenza  del  territorio  regionale,   e'
          trasferito dalla medesima data alle Aziende per  i  servizi
          sanitari della  Regione  nel  cui  ambito  territoriale  di
          competenza sono  ubicati  gli  istituti  penitenziari  e  i
          servizi minorili ove tale personale presta servizio. 
              2. Il personale di cui al comma  1,  appartenente  alle
          qualifiche e ai profili di cui alla  allegata  tabella  A),
          viene inquadrato nelle corrispondenti categorie  e  profili
          previsti per il  personale  delle  Aziende  per  i  servizi
          sanitari della Regione sulla base  della  medesima  tabella
          A), che costituisce parte integrante del presente  decreto.
          Fermo   restando    la    corresponsione    dell'indennita'
          professionale specifica prevista  per  la  categoria  e  il
          profilo  di  inquadramento,  la   fascia   retributiva   di
          confluenza, nell'ambito della categoria  di  inquadramento,
          e'   determinata,   facendo   riferimento   ai    parametri
          contrattuali  relativi  ai  CCNL  di  riferimento  vigenti,
          tenendo conto del maturato  economico  corrispondente  alla
          sommatoria  dello  stipendio  tabellare  e  dell'indennita'
          penitenziaria,  determinati  anch'essi   sulla   base   dei
          rispettivi  parametri  contrattuali  relativi  ai  CCNL  di
          riferimento vigenti, decurtato del  valore  della  predetta
          indennita' professionale  specifica;  ove  l'importo  cosi'
          determinato  non   corrisponda   a   quello   delle   fasce
          retributive della categoria di inquadramento, al dipendente
          viene assegnata la fascia  immediatamente  inferiore  e  la
          differenza e' mantenuta come assegno ad  personam.  Con  il
          trasferimento, il rapporto di  lavoro  viene  disciplinato,
          oltre  che  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dalla
          contrattazione  collettiva  del  personale  dei  ruoli  del
          Servizio sanitario nazionale.  Il  servizio  prestato  alle
          dipendenze del Ministero della giustizia viene  interamente
          riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali  ed
          economiche. 
              3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge
          9 ottobre 1970, n. 740, con il personale sanitario indicato
          nell'allegata tabella B), e ancora esistenti alla  data  di
          decorrenza  dell'efficacia  del  presente   decreto,   sono
          trasferiti,  a   decorrere   dalla   medesima   data,   dal
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   e   dal
          Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero  della
          giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione
          nei cui territori  sono  ubicati  gli  istituti  e  servizi
          penitenziari e i  servizi  minorili  di  riferimento.  Tali
          rapporti continuano ad  essere  disciplinati  dalla  citata
          legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. 
              4.Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli
          istituti e servizi penitenziari e nei servizi  minorili  di
          riferimento, e' consentita la facolta'  di  optare  tra  le
          Aziende sanitarie locali in  ambito  provinciale  cui  sono
          trasferite le funzioni sanitarie  di  cui  all'art.  2  del
          presente decreto. 
              5.In fase di prima applicazione, al fine  di  garantire
          la  continuita'   dell'assistenza   sanitaria   di   natura
          psicologica prestata  ai  detenuti  e  agli  internati,  le
          Aziende per i  servizi  sanitari  della  Regione,  nel  cui
          territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari
          e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare  con
          il  Ministero  della  giustizia  apposite  convenzioni  non
          onerose della durata non superiore a dodici  mesi,  redatte
          secondo  schemi  tipo  approvati  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  al  fine  di
          avvalersi della collaborazione degli esperti  convenzionati
          con il Ministero della  giustizia  ai  sensi  dell'art.  80
          della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
              6.Sono trasferiti alle Aziende per i  servizi  sanitari
          della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti
          penitenziari  ove  il  personale  convenzionato  opera,   i
          rapporti convenzionali con il personale  individuato  nella
          tabella  relativa  alla   Regione   Friuli-Venezia   Giulia
          allegata  al  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
          Ministro della giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del
          personale operante negli istituti penitenziari, nei settori
          della prevenzione e della assistenza  ai  detenuti  e  agli
          internati tossicodipendenti)  operante  nei  settori  della
          prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati
          tossicodipendenti, nell'ambito  dei  profili  professionali
          medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del  30
          giugno 2009 ed ancora esistenti  alla  data  di  decorrenza
          dell'efficacia del presente decreto. 
              7.I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano
          a tempo determinato con  scadenza  anteriore  ai  sei  mesi
          dalla  data  di  decorrenza  dell'efficacia  del   presente
          decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi  dalla
          medesima data, salva la scadenza naturale se successiva. 
              8.L'elenco nominativo  dei  titolari  dei  rapporti  di
          lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso
          ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del
          personale     del     Dipartimento     dell'amministrazione
          penitenziaria e del direttore generale  del  personale  del
          Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero  della
          giustizia, da adottarsi entro dieci giorni  dalla  data  di
          decorrenza dell'efficacia del presente decreto.  Il  numero
          delle unita'  da  trasferire  per  ciascun  profilo  e  per
          ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il  personale  di
          ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e  3,  nell'allegata
          tabella B) e, per il personale operante nei  settori  della
          prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati
          tossicodipendenti,  nella  tabella  relativa  alla  Regione
          Friuli-Venezia Giulia  allegata  al  decreto  del  Ministro
          della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002. 
              9.Le Aziende sanitarie locali, previo  accordo  con  il
          Ministero della giustizia  e  nel  rispetto  della  vigente
          normativa in  materia  di  assunzioni  e  dei  vincoli  ivi
          previsti  in  materia  di  contenimento  delle   spese   di
          personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi
          espletati anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto per il reclutamento  in  ruolo  di  figure
          professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per  i
          servizi sanitari della Regione. 
              10. Con apposite convenzioni da  stipularsi,  entro  60
          giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente
          decreto, tra  il  Direttore  generale  dell'Azienda  per  i
          servizi sanitari della Regione competente per territorio ed
          il    Provveditore    regionale    per    l'amministrazione
          penitenziaria e/o il Direttore del centro per la  giustizia
          minorile, in conformita' allo schema  tipo  di  convenzione
          approvato in sede di Conferenza  Unificata  il  29  ottobre
          2009, e' individuato il personale medico  cui  affidare  le
          prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo
          della Polizia penitenziaria.».