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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 274

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria. (11G0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2016)
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Testo in vigore dal:  19-9-2012
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Art. 3

Trasferimento dei rapporti di lavoro
1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella B),
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ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.
4. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
5. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
6. Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.
8. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella B) e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002.
9. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.
10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.