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DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
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Testo in vigore dal: 14-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Considerata la necessita' di apportare correzioni  ed  integrazioni
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il  quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa  ai
servizi nel mercato interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il parere nei termini prescritti ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni  all'articolo   8,   relativo   alle   definizioni,   e
all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio,  del
               decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  26
marzo 2010, n. 59, le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  attivita'
(D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.),  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 2 e' abrogato. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Considerata la necessita' di apportare correzioni  ed  integrazioni
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il  quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa  ai
servizi nel mercato interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il parere nei termini prescritti ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni  all'articolo   8,   relativo   alle   definizioni,   e
all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio,  del
               decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  26
marzo 2010, n. 59, le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  attivita'
(D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.),  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 2 e' abrogato.