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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012, n. 143

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Validità 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005). (12G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2012
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Testo in vigore dal: 11-9-2012
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  22  febbraio  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984,  con  il
quale sono stati fissati i  livelli  delle  prestazioni  sanitarie  e
delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle   di   malattia
assicurate al personale di cui sopra; 
  Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce  che  i
rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al   personale   navigante   sono   disciplinati   con
regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte  compatibile,
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  dello  stesso   decreto
legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n.  183
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 24  dicembre  2003,  n.
399, con il  quale  e'  stato  reso  esecutivo  l'Accordo  Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra  il
Ministero della salute e i medici generici fiduciari  dell'assistenza
sanitaria  e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo   e
dell'aviazione civile per il  periodo  1°  gennaio  1998-31  dicembre
2000; 
  Visto l'Accordo Collettivo Nazionale  reso  esecutivo  in  data  23
marzo 2005,  disciplinante  i  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; 
  Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile,  la  disciplina  di
cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre  2003,  n.  399,
tuttora applicata  in  regime  di  prorogatio,  al  predetto  Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005; 
  Considerato che in data 11 giugno 2009 e' stata raggiunta  l'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale riguardo alla disciplina  dei  rapporti  tra  il  Ministero
della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31
dicembre 2005, ai fini dell'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  e
medico legale al  personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione
civile; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  20
maggio 2010; 
  Udito il parere interlocutorio  del  Consiglio  di  Stato,  sezione
consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del  7  ottobre
2010; 
  Considerato  che,  al  fine  di  allineare  l'ipotesi  di   accordo
sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge  di
stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 e'  stato  nuovamente
sottoscritto con le organizzazioni  sindacali  interessate  l'Accordo
Collettivo    Nazionale    per    la    disciplina    dei    rapporti
libero-professionali tra  il  Ministero  della  salute  ed  i  medici
generici  fiduciari  dell'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; 
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina  ai
rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere
complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012
di 1.566.819,24 euro,  nonche'  in  226.000,00  euro  per  contributi
previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota n. 25252 del 30 maggio 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  per   la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il  Ministero  della
salute ed i  medici  generici  fiduciari  incaricati  dell'assistenza
sanitaria  e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo   e
dell'aviazione civile, per il periodo  1°  gennaio  2001-31  dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  riportato  nel
testo allegato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento,
si provvede a valere sugli  stanziamenti  del  capitolo  2423  «Somme
occorrenti  alla  copertura  degli   Accordi   Collettivi   Nazionali
stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario  che  presta
assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di
previsione della spesa del Ministero  della  salute  per  l'esercizio
finanziario 2012. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato,   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di' farlo osservare. 
    Roma, 6 luglio 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  37  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del  Servizio  sanitario
          nazionale): 
              «3. Entro il termine di cui al primo comma  il  Governo
          e' delegato ad emanare,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  di  concerto  con   i   Ministri   della   marina
          mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
          avente  valore  di   legge   ordinaria   per   disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante, marittimo e  dell'aviazione  civile,  secondo  i
          principi generali e con l'osservanza dei criteri  direttivi
          indicati  nella  presente   legge,   tenuto   conto   delle
          condizioni specifiche di detto personale». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
          620, con il quale e' stato previsto che il Ministero  della
          salute puo' avvalersi del personale  sanitario  a  rapporto
          convenzionale: 
              «Gli   uffici   svolgono   direttamente   le   funzioni
          medico-legali  ed  assicurano  l'erogazione   delle   altre
          prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base  di  direttive
          ministeriali, emanate sentito il Comitato di  cui  all'art.
          11, anche dei presidi e dei servizi delle unita'  sanitarie
          locali e dei presidi e dei servizi  multizonali  competenti
          per territorio, nonche', ove occorra e in base ad  apposite
          convenzioni,  di  strutture  pubbliche  o  private   e   di
          personale sanitario a rapporto convenzionale». 
              - Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18,  comma
          7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come
          modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: 
              «7. Restano salve le norme  previste  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n.  618
          e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni
          del  presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto   del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il  personale  sanitario  per  l'assistenza  al   personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le  entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti della  Comunita'  europea  e  alle  convenzioni
          bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza degli assistiti. I relativi  rapporti  finanziari
          sono definiti in sede di ripartizione del fondo». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          istitutiva  del  Ministero  della  salute  n.  172  del  13
          novembre 2009: 
              «Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e' sostituito dal seguente: 
              "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantatre e  la  composizione  del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione".». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 4,  comma  88,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato -
          legge di stabilita' per il 2012): 
              «88. Al fine di assicurare la copertura  degli  Accordi
          collettivi  nazionali  disciplinanti  i  rapporti  tra   il
          Ministero  della  salute  e  il  personale  sanitario   per
          l'assistenza al personale navigante, di  cui  all'art.  18,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, e'  istituito  un  fondo  nello
          stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione
          e' pari a 11,3 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  a  2
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 6,  quarto  comma  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  620/1980,  vedi
          note alle premesse. 
              - Per il  testo  dell'art.  18,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato  dal
          decreto legislativo 7 dicembre 1997,  n.  517,  vedi  nelle
          note alle premesse.