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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012, n. 143

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Validità 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005). (12G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2012
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Testo in vigore dal:  11-9-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 24 dicembre 2003, n. 399, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute e i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000;
Visto l'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 giugno 2009 è stata raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2012, in data 31 gennaio 2012 è stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.566.819,24 euro, nonché in 226.000,00 euro per contributi previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25252 del 30 maggio 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e dì farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2012

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e

sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e dì farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della salute può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:
«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009:
«Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione".».
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012):
«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 7, del citato decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle premesse.