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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 108

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. (12G0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2012
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Testo in vigore dal: 8-8-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del  25  maggio  2009,
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi  terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 21 che ha delegato il  Governo  a  recepire  la  direttiva
2009/50/CE; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero; 
  Vista la legge 28  maggio  2007,  n.  68,  recante  disciplina  dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio
2011, in materia  di  visti  d'ingresso,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo l'articolo 27-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-quater (Ingresso  e  soggiorno  per  lavoratori  altamente
qualificati. Rilascio della Carta blu  UE)  -  1.  L'ingresso  ed  il
soggiorno, per periodi superiori a tre  mesi  e'  consentito,  al  di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri,  di
seguito denominati lavoratori stranieri  altamente  qualificati,  che
intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per  conto  o
sotto la direzione o il coordinamento di un'altra  persona  fisica  o
giuridica e che sono in possesso: 
    a) del titolo di istruzione  superiore  rilasciato  da  autorita'
competente  nel  Paese  dove  e'  stato  conseguito  che  attesti  il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e della relativa qualifica  professionale  superiore,  come
rientrante nei livelli 1, 2 e 3  della  classificazione  ISTAT  delle
professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata  dal  paese
di provenienza e riconosciuta in Italia; 
    b) dei requisiti previsti  dal  decreto  legislativo  6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
    a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
    b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari  della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; 
    c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
stranieri: 
    a) che soggiornano a  titolo  di  protezione  temporanea,  o  per
motivi umanitari ovvero  hanno  richiesto  il  relativo  permesso  di
soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
    b)  che  soggiornano  in   quanto   beneficiari   di   protezione
internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva  2004/83/CE  del
Consiglio del  29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  della  direttiva  2005/85/CE
del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale  protezione  e  sono
ancora in attesa di una decisione definitiva; 
    c) che chiedono di soggiornare  in  qualita'  di  ricercatori  ai
sensi dell'articolo 27-ter; 
    d)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno
esercitato o esercitano il loro diritto alla libera  circolazione  in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo  periodo
e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro
autonomo o subordinato; 
    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in  virtu'  di  impegni
previsti da un accordo internazionale che  agevola  l'ingresso  e  il
soggiorno temporaneo di  determinate  categorie  di  persone  fisiche
connesse al commercio e agli investimenti; 
    g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; 
    h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'   di   lavoratori
distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere  a),  g),  ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
    i) che in virtu' di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo  di
appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti
alla  libera  circolazione  equivalente  a   quelli   dei   cittadini
dell'Unione; 
    l) che sono destinatari di un provvedimento di  espulsione  anche
se sospeso. 
  4. La domanda di nulla osta al lavoro per  i  lavoratori  stranieri
altamente  qualificati  e'  presentata  dal  datore  di  lavoro  allo
sportello  unico  per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio
territoriale del  Governo.  La  presentazione  della  domanda  ed  il
rilascio del nulla osta, dei visti di  ingresso  e  dei  permessi  di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui  all'articolo  22,
fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  previste   dal   presente
articolo. 
  5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della  domanda  di
cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  22
deve indicare, a pena di rigetto della domanda: 
    a) la proposta di contratto  di  lavoro  o  l'offerta  di  lavoro
vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di  una
attivita' lavorativa  che  richiede  il  possesso  di  una  qualifica
professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a); 
    b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica  professionale
superiore, come indicati al comma  1,  lettera  a),  posseduti  dallo
straniero; 
    c) l'importo dello stipendio annuale  lordo,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere  inferiore  al  triplo  del  livello   minimo   previsto   per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
  6. Lo sportello unico  per  l'immigrazione  convoca  il  datore  di
lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non  oltre  novanta  giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo  termine,
comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.  Gli  stranieri
di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale,  accedono  alla  procedura  di
rilascio del  nulla  osta  al  lavoro  a  prescindere  dal  requisito
dell'effettiva residenza all'estero. 
  7.  Il  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro  e'  subordinato  al
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo  22,
comma 4. 
  8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una  comunicazione  del
datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta
di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in  cui
il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un
apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore  di  lavoro
garantisce la sussistenza delle condizioni previste  dal  comma  5  e
dall'articolo 27, comma 1-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve  dichiarare
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. 
  9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia  stato
rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5  sono  stati
ottenuti mediante frode  o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il
termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo  che  il  ritardo  sia
dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche  del  nulla  osta  sono
comunicate al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici. 
  10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
  11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato  allo
svolgimento di attivita' lavorative e'  rilasciato  dal  Questore  un
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8,  recante  la
dicitura 'Carta  blu  UE',  nella  rubrica  'tipo  di  permesso'.  Il
permesso di soggiorno e' rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis  e  della
comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di   cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, con durata biennale, nel caso di contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi. 
  12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo  e'
rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  concesso,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
    a) se e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  lo
stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; 
    c) se lo straniero non ha rispettato  le  condizioni  di  cui  al
comma 13; 
    d)  qualora  lo  straniero  non  abbia  risorse  sufficienti  per
mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza  ricorrere
al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione  del  periodo
di disoccupazione. 
  13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, esercita  esclusivamente
attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione  previste
al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata  rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore  di  lavoro  nel  corso  dei
primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da  parte
delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni
dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo  contratto  di
lavoro o offerta vincolante, il parere della  Direzione  territoriale
competente si intende acquisito. 
  14. E' escluso l'accesso al lavoro se  le  attivita'  dello  stesso
comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o  indiretto
di pubblici  poteri,  ovvero  attengono  alla  tutela  dell'interesse
nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi  in  cui,
conformemente  alla  legge  nazionale  o  comunitaria   vigente,   le
attivita' dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
  15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale
a  quello  riservato  ai  cittadini,  conformemente  alla   normativa
vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del  lavoro  nei  primi
due anni, come previsto al comma 13. 
  16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al  titolare  di
Carta blu UE, indipendentemente dalla  durata  del  suo  permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo  29.  Ai
familiari e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a
quello del titolare di Carta blu UE. 
  17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un  altro  Stato
membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,  rilasciata  da  detto
Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita'  del  visto,  al
fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni  previste
dal presente articolo. Entro un  mese  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla  osta  al
lavoro con la procedura prevista al comma 4  e  alle  condizioni  del
presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60
giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta  blu  UE  soggiorna
ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero
altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico  e'
rilasciato dal Questore il permesso  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11.  Ai  familiari  dello  straniero
titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza  e  del  documento  di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi  di
famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare
di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di  essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  18. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  articolo
trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  in
quanto compatibili.»; 
    b) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter (Status di  soggiornante  di  lungo  periodo-CE  per  i
titolari di Carta blu UE) - 1. Lo straniero titolare di Carta blu  UE
rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato  al  soggiorno  in
Italia  alle  condizioni  previste  dall'articolo   27-quater,   puo'
chiedere al Questore il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri  che
dimostrino: 
    a) di aver  soggiornato,  legalmente  ed  ininterrottamente,  per
cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto  titolari  di  Carta
blu UE; 
    b) di essere in possesso, da almeno  due  anni,  di  un  permesso
Carta blu UE ai  sensi  dell'articolo  27-quater.  Le  assenze  dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la  durata  del
periodo di cui al presente comma  e  sono  incluse  nel  computo  del
medesimo periodo quando sono inferiori a dodici  mesi  consecutivi  e
non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla
lettera a). 
  3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti  previsti
al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso  di  soggiorno  CE
per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica
'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  e'  revocato  nelle
ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)  ed  e),
nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. 
  5.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  di  un  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del
presente articolo, in possesso di un valido documento, e'  rilasciato
un permesso di soggiorno  per  motivi  di  famiglia  ai  sensi  degli
articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6,  previa  dimostrazione
di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  6.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  di  un  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi  del
presente articolo, in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  9,
comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti
di  lungo  periodo  qualora  abbiano   soggiornato,   legalmente   ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di  cui
gli ultimi due nel territorio nazionale.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2009/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          giugno 2009, n. L 155. 
              Il testo dell'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 21. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/38/CE,  relativa  al   comitato   aziendale
          europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro  dei
          cittadini di paesi terzi) - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri degli  affari
          esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e
          dell'interno,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  6  maggio  2009,  riguardante
          l'istituzione di un comitato aziendale  europeo  o  di  una
          procedura  per  l'informazione  e  la   consultazione   dei
          lavoratori  nelle  imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni   comunitarie   (rifusione),   2009/50/CE    del
          Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso
          e soggiorno di  cittadini  di  paesi  terzi  che  intendano
          svolgere lavori altamente  qualificati,  e  2009/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che
          introduce  norme   minime   relative   a   sanzioni   e   a
          provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro   che
          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare.". 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  novembre
          1999, n. 258, S.O. 
              La  legge  28  maggio  2007,  n.  68  (Disciplina   dei
          soggiorni di  breve  durata  degli  stranieri  per  visite,
          affari, turismo e  studio)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1 giugno 2007, n. 126. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.