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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 108

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. (12G0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2012
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Testo in vigore dal:  8-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 21 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2009/50/CE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio 2011, in materia di visti d'ingresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 27-ter è inserito il seguente:
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) - 1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.
9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UÈ, nella rubrica 'tipo di permessò. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.
12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:
a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.»;
b) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:
«Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) - 1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazionì, 'Ex titolare di Carta blu UÈ.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 2009/50/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155.
Il testo dell'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:
"Art. 21. (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.".
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
La legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2007, n. 126.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.