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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 giugno 2012, n. 76

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. (12G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2012)
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vigente al 18/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2012
 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'articolo
16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n.   222,   recante   regolamento   concernente    il    conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6,  commi
4 e 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Acquisiti  i  pareri  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca,  del  Consiglio  universitario
nazionale e  del  Comitato  degli  esperti  per  le  politiche  della
ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre
2011 e 19 ottobre 2011; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012; 
  Considerata la necessita' di definire criteri e  parametri  per  la
valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale  per
le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; 
  Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante  le
quali  e'  accertata  la  coerenza  dei  criteri   e   parametri   di
qualificazione scientifica  degli  aspiranti  commissari  con  quelli
richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai  sensi
dell'articolo 6, commi  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012  e  5495  del  7  giugno
2012; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende: 
    a)  per  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per ANVUR: l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca; 
    c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale; 
    d) per CEPR: il Comitato degli esperti  per  le  politiche  della
ricerca; 
    e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n.  222,  recante  regolamento  per  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari; 
    g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di  cui
all'articolo 16, comma 1, della Legge; 
    h) per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge; 
    i) per macrosettori concorsuali, settori  concorsuali  e  settori
scientifico-disciplinari:  i  macrosettori  concorsuali,  i   settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui  all'articolo
15, comma 1, della Legge; 
    l)  per  aree  disciplinari:  le   aree   disciplinari   di   cui
all'articolo 16, comma 3, lettera b),  della  Legge,  determinate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a)  della  legge  16  gennaio
2006, n. 18, di riordino del CUN; 
    m) per criteri: gli elementi  di  giudizio  suscettibili  di  una
valutazione di carattere qualitativo; 
    n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono  suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati  mediante  il
risultato di una misura; 
    o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante  i  quali  e'
resa  possibile  la  quantificazione  e  quindi  la  misurazione  dei
parametri; 
    p) per mediana: il valore di  un  indicatore  o  altra  modalita'
prescelta per ordinare una lista di soggetti,  che  divide  la  lista
medesima in due parti uguali; 
    q) per eta' accademica: il periodo di tempo successivo alla  data
della  prima  pubblicazione   scientifica   pertinente   al   settore
concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per  maternita',  di
altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi  vigenti
e diversi da quelli per motivi di  studio,  nonche'  di  interruzioni
dell'attivita'  scientifica  per  fondati  motivi  da   valutare   in
relazione al curriculum del candidato; 
    r) per indice h di Hirsch:  l'indice  h,  definito  da  Jorge  E.
Hirsch (Universita' della California, San Diego - USA); 
    s) per ISSN: l'International Standard  Serial  Number,  ossia  il
codice unificato internazionale per l'identificazione  univoca  delle
pubblicazioni in serie, e delle altre risorse  in  continuazione,  su
uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo  le
disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in  Italia
dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297; 
    t) per ISBN:  l'International  Standard  Book  Number,  ossia  il
codice internazionale di identificazione da  applicarsi  a  qualsiasi
pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione,
assegnato ad un richiedente  da  un'agenzia  di  registrazione  ISBN,
secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata
in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  3,  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              "Art.  16.  Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale 
              (Omissis). 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato sulla valutazione analitica dei  titoli  e
          delle   pubblicazioni   scientifiche,   previa    sintetica
          descrizione del contributo individuale  alle  attivita'  di
          ricerca e  sviluppo  svolte,  ed  espresso  sulla  base  di
          criteri e parametri differenziati per funzioni e  per  area
          disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o  adeguamento  degli  stessi  con  apposito
          decreto ministeriale; 
              d)  l'indizione  obbligatoria,  con  frequenza  annuale
          inderogabile,  delle   procedure   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione; 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dall'indizione; la garanzia  della  pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  espressi  dalle   commissioni
          giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia, mediante  sorteggio  di  quattro
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della lettera  h)  e  sorteggio  di  un
          commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
          studiosi e di esperti di pari livello  in  servizio  presso
          universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per  la
          cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti ed indennita'; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; la  corresponsione  ai  commissari  in
          servizio all'estero di un compenso determinato con  decreto
          non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla  lettera  h)  assicura  che
          della commissione faccia parte almeno  un  commissario  per
          ciascun settore  scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel
          settore concorsuale, al  quale  afferiscano  almeno  trenta
          professori ordinari; la commissione puo'  acquisire  pareri
          scritti  pro  veritate   sull'attivita'   scientifica   dei
          candidati da parte di esperti revisori  in  possesso  delle
          caratteristiche di cui  alla  lettera  h);  i  pareri  sono
          pubblici ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
          biennio successivo per l'attribuzione della  stessa  o  per
          l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e  5,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  14  settembre
          2011,  n.  222  (Regolamento  concernente  il  conferimento
          dell'abilitazione scientifica nazionale  per  l'accesso  al
          ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240): 
              "Art. 4 . Criteri di valutazione 
              1. Il Ministro, con proprio decreto,  sentiti  il  CUN,
          l'ANVUR  e  il  CEPR,   definisce   criteri   e   parametri
          differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo
          presente  la  specificita'  delle  aree,  ai   fini   della
          valutazione dei candidati di cui all'articolo 8,  comma  4.
          Con lo  stesso  decreto  puo'  essere  previsto  un  numero
          massimo  di  pubblicazioni  che  ciascun   candidato   puo'
          presentare ai  fini  del  conseguimento  dell'abilitazione,
          anche differenziato per fascia e per area disciplinare.  In
          ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici. 
              2.  Ogni  cinque  anni   si   procede   alla   verifica
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui al comma 1, sentiti il  CUN,  l'ANVUR  e  il  CEPR.  La
          revisione o l'adeguamento  degli  stessi  e'  disposta  con
          decreto del Ministro  anche  tenendo  conto  dei  risultati
          della valutazione delle politiche di  reclutamento  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, della legge. 
              (Omissis).". 
              "Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione  alle
          funzioni di professore universitario di prima e di  seconda
          fascia 
              (Omissis). 
              4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e
          parametri  di  qualificazione  scientifica,  coerenti   con
          quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui  all'articolo
          4, comma 1, ai  candidati  all'abilitazione  per  la  prima
          fascia nel  settore  concorsuale  per  il  quale  e'  stata
          presentata domanda. 
              5. L'accertamento della qualificazione degli  aspiranti
          commissari  e'  effettuata  dall'ANVUR  per  ciascuna  area
          disciplinare,  nell'ambito  delle  competenze  di  cui   al
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a  legislazione
          vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica  il
          curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
              (Omissis).". 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  33,  sesto  comma,
          della Costituzione della Repubblica italiana: 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              (Omissis).". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Per il testo dell'articolo 16,  comma  3  della  citata
          legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo. 
              Per il testo degli articoli 4 e 6,  commi  4  e  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
          vedano le note al titolo. 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,   n.   382   (Riordinamento   della   docenza
          universitaria,  relativa  fascia  di   formazione   nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e   didattica)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
          S.O. 
              Il  testo  della  legge  9  maggio  1989,  n.   168   (
          Istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca
          scientifica)  e  tecnologica  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
              Il testo della legge 4 novembre  2005,  n.  230  (Nuove
          disposizioni  concernenti  i  professori  e  i  ricercatori
          universitari e  delega  al  Governo  per  il  riordino  del
          reclutamento  dei   professori   universitari)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  novembre  2005,  n.
          258. 
              Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano
          le note alle premesse. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  222  del  2011,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  15,  comma  1,  e
          dell'articolo 16, comma 1, della citata legge  n.  240  del
          2010: 
              "Art.    15.    Settori    concorsuali    e     settori
          scientifico-disciplinari 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro,  con  proprio
          decreto di natura non regolamentare, sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale (CUN), definisce,  secondo  criteri
          di affinita', i settori concorsuali in relazione  ai  quali
          si   svolgono   le   procedure   per    il    conseguimento
          dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  16.   I   settori
          concorsuali sono raggruppati in  macrosettori  concorsuali.
          Ciascun  settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in
          settori  scientifico-disciplinari,  che   sono   utilizzati
          esclusivamente per quanto previsto agli  articoli  16,  18,
          22,  23  e  24  della  presente  legge,  nonche'   per   la
          definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
          17, commi 95 e seguenti, della legge  15  maggio  1997,  n.
          127. 
              (Omissis).". 
              "Art.  16.  Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale 
              1. E' istituita l'abilitazione  scientifica  nazionale,
          di seguito  denominata  «abilitazione».  L'abilitazione  ha
          durata quadriennale e richiede requisiti  distinti  per  le
          funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia.
          L'abilitazione attesta la  qualificazione  scientifica  che
          costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
          alla seconda fascia dei professori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. a),
          della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del  Consiglio
          universitario nazionale): 
              "Art. 1. Composizione 
              1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo
          elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed  e'
          composto da: 
              a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di
          aree di settori  scientifico-disciplinari  determinate,  in
          numero  non  superiore  a  quattordici,  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Per ciascuna area sono eletti un professore  ordinario,  un
          professore associato e un ricercatore; 
              (Omissis).".