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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. (12G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 13-5-2012
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/17/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 marzo 2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,
71/347/CEE,  71/349/  CEE,  74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/   CEE,
76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
     Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate 
  
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  867,  di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura  delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE  relativa  alle  misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.  854,
di attuazione della direttiva  75/33/CEE  relativa  ai  contatori  di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
874,  di  attuazione  della  direttiva   76/765/CEE   relativa   agli
alcolometri e densimetri per alcole; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE  relativa  alle  tavole
alcolometriche; 
  e) decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della  direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per  pneumatici  degli  autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal  1°  dicembre  2015  degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  3,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti legislativi: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  800,
di  attuazione  della   direttiva   71/317/CEE   relativa   ai   pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai  pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  801,
di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1  mg  a
50 kg di precisione superiore alla precisione media. 
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/17/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 marzo 2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,
71/347/CEE,  71/349/  CEE,  74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/   CEE,
76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
     Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate 
  
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  867,  di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura  delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE  relativa  alle  misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.  854,
di attuazione della direttiva  75/33/CEE  relativa  ai  contatori  di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
874,  di  attuazione  della  direttiva   76/765/CEE   relativa   agli
alcolometri e densimetri per alcole; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE  relativa  alle  tavole
alcolometriche; 
  e) decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della  direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per  pneumatici  degli  autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal  1°  dicembre  2015  degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  3,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti legislativi: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  800,
di  attuazione  della   direttiva   71/317/CEE   relativa   ai   pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai  pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  801,
di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1  mg  a
50 kg di precisione superiore alla precisione media.