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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23

Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (12G0041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2012
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-4-2012
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, il quale prevede che a decorrere dal primo  rinnovo  dell'organo
di revisione successivo alla data di entrata in vigore  dello  stesso
decreto-legge, i revisori dei conti degli  enti  locali  sono  scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili; 
  Visto in particolare il secondo periodo  del  citato  articolo  16,
comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione dello stesso  decreto,  sono  stabiliti  i
criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco; 
  Ritenuta la necessita', al fine di  dare  piena  applicazione  alla
citata disposizione, di stabilire i criteri per  l'inserimento  degli
interessati nel citato elenco, nonche' conseguentemente le  modalita'
e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso  per  la
scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario; 
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  nella
riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011; 
  Considerate anche le osservazioni  rappresentate  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province  italiane
(Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto
nella predetta seduta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3,  della  legge  n.
400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012; 
  Vista la lettera della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento     per     gli      affari Giuridici e      Legislativi
DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la  quale  sono  state
formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;  
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali l'elenco  dei  revisori  dei  conti
degli enti locali nel quale sono inseriti, a  richiesta,  i  soggetti
iscritti  nel  Registro  dei  revisori  legali,  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di  seguito  denominato  Registro
dei revisori legali, nonche'  gli  iscritti  all'Ordine  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili. 
  2. L'inserimento nell'elenco avviene  con  l'iscrizione  a  livello
regionale,  in  relazione  alla  residenza  anagrafica   di   ciascun
richiedente. 
  3.  L'iscrizione  nell'elenco  avviene,  una  volta  accertato   il
possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia  e  alla
dimensione demografica degli enti locali  raggruppati,  a  tal  fine,
nelle seguenti fasce: 
    a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; 
    b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a  14.999  abitanti,
unioni di comuni e comunita' montane; 
    c) fascia 3: comuni con popolazione pari  o  superiore  a  15.000
abitanti, nonche' province. 
  4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o  piu'
fasce di enti locali, fermo restando il possesso  dei  requisiti  per
l'inserimento in ciascuna fascia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo  16,  comma  25,  del
          decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di
          revisione successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i revisori dei conti  degli  enti  locali
          sono scelti mediante estrazione  da  un  elenco  nel  quale
          possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
          a livello regionale, nel Registro dei  revisori  legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
          gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  degli
          esperti contabili. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti criteri per l'inserimento degli  interessati
          nell'elenco di  cui  al  primo  periodo  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) rapporto proporzionale tra anzianita' di  iscrizione
          negli  albi  e  registri  di  cui  al  presente   comma   e
          popolazione di ciascun comune; 
              b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
          nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
          avanzato richiesta di svolgere la funzione  nell'organo  di
          revisione degli enti locali; 
              c) possesso di specifica  qualificazione  professionale
          in materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e
          finanziaria degli enti pubblici territoriali. ". 
              Il  decreto  legislativo  27   gennaio   2010   n.   39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE.  (10G0057),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti al citato decreto legislativo  n.  39
          del 2010, si veda nelle note alle premesse.