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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23

Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (12G0041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2012
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Testo in vigore dal:  4-4-2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco; Ritenuta la necessita', al fine di dare piena applicazione alla citata disposizione, di stabilire i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nonche' conseguentemente le modalita' e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011; Considerate anche le osservazioni rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province italiane (Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto nella predetta seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012; Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. 3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce: a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunita' montane; c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonche' province. 4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu' fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.