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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 03/04/2017
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2017
al: 23-6-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2011; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
 
                     Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
 
  1. In considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi da  2  a  8  del  presente  articolo.  Per  le
societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. 
  ((2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  3
alla variazione in aumento del capitale  proprio  rispetto  a  quello
esistente alla  chiusura  dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre
2010)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)). 
  ((3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il  primo  triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31
dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento
e al 2,3 per cento)). 
  4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il  reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi  d'imposta  successivi  ovvero  si
puo'  fruire  di  un  credito  d'imposta  applicando  alla   suddetta
eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzato in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di  pari  importo.
(32) 
  5. Il capitale proprio esistente alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso  al  31  dicembre  2010  e'  costituito  dal  patrimonio  netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del
medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i
conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad
esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
  6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
  ((6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche  e  dalle  imprese  di
assicurazione la variazione in aumento del capitale  proprio  non  ha
effetto fino a  concorrenza  dell'incremento  delle  consistenze  dei
titoli e valori mobiliari diversi  dalle  partecipazioni  rispetto  a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al  31
dicembre 2010)).((48)) 
 ((7. Il presente articolo si applica anche al reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria)).((48)) 
  8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi  finalita'  antielusiva  specifica.  Il
contribuente   puo'   interpellare   l'amministrazione    ai    sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b),  della  legge  212  del  2000,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare
che  in  relazione  alle  disposizioni  con   finalita'   antielusiva
specifica le operazioni effettuate non  comportano  duplicazioni  del
beneficio di cui al presente articolo. Il  contribuente  che  intende
fruire del beneficio ma non ha  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei  redditi
gli elementi conoscitivi indicati  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
551) che le presenti modifiche in deroga all'articolo 3  della  legge
27 luglio 2000, n. 212 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.