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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 165

Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. (11G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-10-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  e  in  particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2009/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti  nel  settore  del  trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio  e  la
direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre  1982,
di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
  Vista la  regola  I/21  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il  1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Visto  l'articolo  12  della  Convenzione  internazionale  per   la
prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 
  Visto l'articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.   211,   recante   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante    attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visti il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto; 
  Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall'assemblea  dell'IMO
in  data  27  novembre  1997,  nella  versione  aggiornata   con   la
risoluzione MSC.255(84)  del  Comitato  per  la  sicurezza  marittima
dell'IMO che adotta il Codice degli standard internazionali  e  delle
raccomandazioni  per  le  inchieste  sui  sinistri  marittimi  e  gli
incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data  16
maggio 2008; 
  Vista la  Risoluzione  A.996(25)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  29
novembre 2007 (Codice per l'attuazione  degli  strumenti  obbligatori
dell'IMO); 
  Vista la  Risoluzione  A.861(20)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  27
novembre 1997 e  la  Risoluzione  MSC.163(78)  del  Comitato  per  la
sicurezza marittima dell'IMO del 17 maggio  2004  che  dettano  norme
tecniche sui registratori dei dati di  viaggio  a  bordo  delle  navi
(VDR); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea  per
la sicurezza marittima e, in particolare, l'articolo 2, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dell'interno, della salute e dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto ha come  obiettivo  il  miglioramento  della
sicurezza   della   navigazione   marittima   e   della   prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza
sui sinistri  ed  incidenti  marittimi,  affidate  ad  una  struttura
investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di
giudizio, l'efficace esecuzione  delle  attivita'  di  investigazione
tecnica di sicurezza e  la  corretta  analisi  delle  cause  e  delle
circostanze  che  hanno  determinato  i  sinistri  e  gli   incidenti
marittimi, allo scopo di ridurre, in tal  modo,  potenziali  analoghi
rischi futuri. 
  2. Nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente
decreto determina le procedure e le metodologie di  esecuzione  delle
inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra
tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonche'  le  modalita'  a
cui  attenersi  per  lo  studio  e   lo   sviluppo   delle   tecniche
investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al
fine di  delineare  proposte  di  modifica  della  normativa  tecnica
rivolte ad accrescere  e  a  migliorare  le  condizioni  generali  di
sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare
nonche' di protezione dell'ambiente marino e costiero. 
  3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina  contenuta  nel
presente   decreto,   non    riguardano    la    determinazione    di
responsabilita'. L'organismo investigativo  di  cui  all'articolo  4,
riferisce all'autorita' competente circostanze ed elementi  rilevanti
sulle cause del sinistro  o  dell'incidente  marittimo  qualora,  dai
risultati delle attivita' di investigazione tecnica di sicurezza,  si
possano desumere responsabilita'. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta, di seguito,il testo degli articoli da 1 a
          5 e dell'allegato B della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
          S.O.: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere. 
              Art. 2 (Principi e  criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. 
              Art.  3  (Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie (1)
          ).  - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1. 
              Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli).  -
          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
          si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e  2-bis,
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              Art. 5 (Delega al Governo  per  il  riordino  normativo
          nelle materie interessate dalle direttive  comunitarie).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          modalita' e secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data   di
          entrata in vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi  unici
          o  codici  di  settore  delle   disposizioni   dettate   in
          attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
          il  recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine   di
          coordinare le  medesime  con  le  altre  norme  legislative
          vigenti nelle stesse materie. Qualora i  testi  unici  o  i
          codici di settore riguardino  principi  fondamentali  nelle
          materie  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della
          Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
          i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' al parere  della  Commissione  parlamentare
          per le questioni regionali. 
              2. I testi unici e i codici di settore di cui al  comma
          1 riguardano materie o settori  omogenei.  Le  disposizioni
          contenute nei testi unici  o  nei  codici  di  settore  non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
          puntuale  delle   disposizioni   da   abrogare,   derogare,
          sospendere o modificare.». 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - La Direttiva 2009/18/CE, e'  pubblicata  G.U.U.E.  28
          maggio 2009, n. L 131. 
              - Il testo degli articoli  2  e  94  della  Convenzione
          delle Nazioni Unite sul diritto del mare e' il seguente: 
              «Art. 2 (Regime giuridico del mare territoriale,  dello
          spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo
          fondo marino e del suo  sottosuolo).  -  1.  La  sovranita'
          dello  Stato  costiero  si  estende,  al  di  la'  del  suo
          territorio e delle sue acque interne e,  nel  caso  di  uno
          Stato-arcipelago, delle  sue  acque  arcipelagiche,  a  una
          fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 
              2.  Tale  sovranita'  si  estende  allo  spazio   aereo
          soprastante il mare  territoriale  come  pure  al  relativo
          fondo marino e al suo sottosuolo. 
              3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle
          condizioni della presente Convenzione e delle  altre  norme
          del diritto internazionale.». 
              «Art. 94 (Obblighi dello Stato di bandiera). - 1.  Ogni
          Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e  il
          proprio controllo su questioni di carattere amministrativo,
          tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 
              2. In particolare ogni Stato: 
                a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e
          le caratteristiche delle navi che battono la sua  bandiera,
          ad  esclusione  di  quelle  che,   in   virtu'   di   norme
          internazionali generalmente accettate,  per  effetto  delle
          loro modeste dimensioni ne sono esenti; e 
                b) esercita la  propria  giurisdizione  conformemente
          alla propria legislazione, su tutte le navi che battono  la
          sua bandiera, e sui  rispettivi  comandanti,  ufficiali  ed
          equipaggi,  in   relazione   alle   questioni   di   ordine
          amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. 
              3. Ogni Stato adotta, per le navi che  battono  la  sua
          bandiera, tutte le misure  necessarie  a  salvaguardare  la
          sicurezza in mare, con particolare riferimento a: 
                a) costruzione, attrezzature  e  navigabilita'  delle
          navi; 
                b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento
          degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati  strumenti
          internazionali; 
                c) impiego  dei  segnali,  buon  funzionamento  delle
          comunicazioni e prevenzione degli abbordi. 
              4.  Tali  misure  includono  le  norme   necessarie   a
          garantire che: 
                a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e  dopo,  a
          intervalli  opportuni,  sia  ispezionata  da  un  ispettore
          marittimo qualificato, e  abbia  a  bordo  le  carte  e  le
          pubblicazioni nautiche,  nonche'  la  strumentazione  e  le
          apparecchiature atte a  salvaguardare  la  sicurezza  della
          navigazione; 
                b) ogni  nave  sia  affidata  a  un  comandante  e  a
          ufficiali che posseggano i necessari titoli  professionali,
          con particolare  riferimento  alla  capacita'  marinaresca,
          alla  condotta  della  navigazione,  alle  comunicazioni  e
          all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato,  nel
          numero e nella specializzazione  dei  suoi  componenti,  al
          tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature
          della nave; 
                c) il  comandante,  gli  ufficiali  e,  nella  misura
          appropriata,    i    membri    dell'equipaggio    conoscano
          perfettamente  e  abbiano   l'ordine   di   rispettare   le
          pertinenti norme internazionali relative alla  salvaguardia
          della vita umana in mare, alla prevenzione  degli  abbordi,
          alla prevenzione, riduzione e  controllo  dell'inquinamento
          marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. 
              5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni
          Stato e' tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure
          e alle pratiche internazionali generalmente accettate,  sia
          ad assumere qualsiasi iniziativa che  si  renda  necessaria
          per garantirne l'osservanza. 
              6.  Qualunque  Stato  che  abbia  fondati  motivi   per
          ritenere che su una  nave  non  sono  stati  esercitati  la
          giurisdizione e i controlli opportuni, puo' denunciare tali
          omissioni allo Stato di bandiera. 
              Nel ricevere la denuncia, lo  Stato  di  bandiera  apre
          un'inchiesta e, se vi e' luogo a procedere, intraprende  le
          azioni necessarie per sanare la situazione. 
              7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta da o
          davanti una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni
          incidente in mare o  di  navigazione  nell'alto  mare,  che
          abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera  e  abbia
          causato la morte o lesioni gravi a cittadini  di  un  altro
          Stato,  oppure  abbia  provocato  danni  seri  a   navi   o
          installazioni di un altro Stato o all'ambiente  marino.  Lo
          Stato  di  bandiera  e   l'altro   Stato   cooperano   allo
          svolgimento di inchieste  aperte  da  quest'ultimo  su  uno
          qualunque di tali incidenti.». 
              - La  legge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  1994,  n.
          295, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra  il  1°  novembre  1974,  e  sua   esecuzione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980,  n.
          190, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a Londra  il  2  novembre  1973),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777 (Esecuzione della  convenzione  internazionale
          sulla linea di massimo  carico,  adottata  a  Londra  il  5
          aprile 1966), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          luglio 1968, n. 176, S.O. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio  1952,  n.  328,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          2008, n. 211, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 2009, n. 3. 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          settembre 2005, n. 222, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Indagini sui  sinistri).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dal  Capo  II  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001, n. 28, le  indagini  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta  una  nave
          oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le
          disposizioni del codice IMO in materia di  inchieste  sugli
          incidenti e i sinistri marittimi. 
              2.  L'amministrazione  collabora  alle   indagini   sui
          sinistri e sugli incidenti marittimi  condotte  all'estero,
          allorche' e' coinvolta una nave italiana.». 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  28,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - Il regolamento (CE) n. 1406/2002, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. 
              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.