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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 164

Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. (11G0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 20-10-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, e in particolare gli
articoli da 1 a 5 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del  Consiglio,  del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi  dello  Stato  di
bandiera; 
  Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalita'  per  l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011,  n.  104,  concernente
l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa  alle  disposizioni  ed  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, avente ad oggetto  il  miglioramento  della
sicurezza e la prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle  navi
nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato
italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai  propri  obblighi  nei
confronti delle navi mercantili autorizzate  a  battere  la  bandiera
nazionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli da  1
          a 5 e dell'allegato B della legge 4  giugno  2010,  n.  96,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
          S.O.: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai  commi  3  e  8  dell'art.  1.  In
          attuazione della  delega  prevista  dal  presente  articolo
          vedi, per i pagamenti transfrontalieri nella Comunita',  il
          decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.». 
              «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
          si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e  2-bis,
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11.». 
              «Art. 5 (Delega al Governo per  il  riordino  normativo
          nelle materie interessate dalle direttive  comunitarie).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          modalita' e secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data   di
          entrata in vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi  unici
          o  codici  di  settore  delle   disposizioni   dettate   in
          attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
          il  recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine   di
          coordinare le  medesime  con  le  altre  norme  legislative
          vigenti nelle stesse materie. Qualora i  testi  unici  o  i
          codici di settore riguardino  principi  fondamentali  nelle
          materie  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della
          Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
          i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' al parere  della  Commissione  parlamentare
          per le questioni regionali. 
              2. I testi unici e i codici di settore di cui al  comma
          1 riguardano materie o settori  omogenei.  Le  disposizioni
          contenute nei testi unici  o  nei  codici  di  settore  non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
          puntuale  delle   disposizioni   da   abrogare,   derogare,
          sospendere o modificare.». 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - La Direttiva 2009/21/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
              - La decisione del Consiglio 1999/468/CE e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184. 
              - Il decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.  104  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. 
              - La Direttiva 2009/15/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131.