stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2011
nascondi
vigente al 29/08/2016
Testo in vigore dal: 11-8-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso  e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro; 
  Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge  n.  183  del
2009 che  conferisce  delega  al  Governo  ad  adottare  disposizioni
finalizzate  al  riordino  della  normativa  vigente  in  materia  di
congedi, aspettative e permessi, comunque  denominati,  fruibili  dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati; 
  Sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata  legge  n.  183  del
2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per  le  pari
opportunita'; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in  attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative  e  permessi,  in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  al
fine  di  riordinare  le  tipologia  dei   permessi,   ridefinire   i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione  dei  congedi,  dei  permessi  e  delle
aspettative,  comunque  denominati,  nonche'  di   razionalizzare   e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23  della  citata
          legge n. 183 del 2010: 
              «Art. 23. - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati
          al riordino della normativa vigente in materia di  congedi,
          aspettative e permessi, comunque denominati,  fruibili  dai
          lavoratori  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici  o
          privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni vigenti in materia,  apportando  le  modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell' articolo 15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) riordino delle tipologie di permessi,  tenuto  conto
          del loro contenuto e  della  loro  diretta  correlazione  a
          posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; 
              d)   ridefinizione   dei   presupposti   oggettivi    e
          precisazione    dei    requisiti    soggettivi,     nonche'
          razionalizzazione e semplificazione  dei  criteri  e  delle
          modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
          dei permessi di  cui  al  presente  articolo,  al  fine  di
          garantire l'applicazione certa ed uniforme  della  relativa
          disciplina; 
              e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
          presentare, con particolare riferimento  alle  persone  con
          handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'  articolo
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  affette
          da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale e previo  parere  della
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, che si esprime  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione  dei  relativi  schemi;  decorso  tale
          termine,    il    Governo    puo'    comunque    procedere.
          Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che  si  esprimono  entro  quaranta   giorni
          dall'assegnazione;  decorso   tale   termine,   i   decreti
          legislativi possono essere  comunque  emanati.  Qualora  il
          termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
          presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
          di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 
              3. L'adozione dei decreti legislativi  attuativi  della
          delega di cui al  presente  articolo  non  deve  comportare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.): 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata - 1.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'articolo  23,  comma  1,  della
          citata legge n.  183  del  2010,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.