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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2020)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
  Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
patente di guida; 
  Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
denominato: «Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                     classificazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
km/h»; 
    b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
capoversi: 
      «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
      - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  testo  dell'articolo  1,  commi   1   e   3,   e
          dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n.88, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14  luglio  2009,  n.  161,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro la scadenza del termine di recepimento fissato  dalle
          singole direttive, i decreti legislativi recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni.». 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture ; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio ; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire) ; 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne ; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni ; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione) ; 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose ; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.». 
              - La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 dicembre 2006, n. L 403. 
              - La direttiva 2009/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 agosto 2009, n. L 223. 
              - La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          9 maggio 2002, n. L 124. 
              - La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 agosto 1992, n. L 225. 
              - Il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre  1992,  n.495,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  30  settembre  2003,  n.40T,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 aprile  2004,  n.  88,  abrogato  dal
          presente  decreto,  recava: «Disposizioni  comunitarie   in
          materia di patenti di guida e recepimento  della  direttiva
          2000/56/CE. (Decreto n. 40T). ». 
              - La direttiva 2000/56/CE, (Direttiva della Commissione
          che  modifica  la  direttiva   91/439/CEE   del   Consiglio
          concernente la  patente  di  guida),  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  47  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285, citato  nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 47(Classificazione dei veicoli). - 1.  I  veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
                a) veicoli a braccia; 
                b) veicoli a trazione animale; 
                c) velocipedi; 
                d) slitte; 
                e) ciclomotori; 
                f) motoveicoli; 
                g) autoveicoli; 
                h) filoveicoli; 
                i) rimorchi; 
                l) macchine agricole; 
                m) macchine operatrici; 
                n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                a) categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
                categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
                categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
                categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote   simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm3  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria  L2e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
                b) categoria  M:  veicoli  a  motore   destinati   al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
                categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
                categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
                c) categoria  N:  veicoli  a  motore   destinati   al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
                categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
                categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
                d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
                categoria  O1:  rimorchi  con   massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
                categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
                categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
                categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.».