MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2003, n. 40

Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-2003
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Visto  l'articolo  11  del  decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
    Visto  l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
    Visto  il  decreto  del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n.
388,  con  il  quale  sono  state adottate norme di omologazione e di
installazione  dei  pannelli  retroriflettenti  e fluorescenti per la
segnalazione   dei  veicoli  pesanti  e  lunghi,  conformemente  alle
prescrizioni   tecniche   contenute  nei  regolamenti  emanati  dalla
Commissione  economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ECE/ONU);
    Visto  il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui
prescrizioni     sono     contenute     nel    documento    E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1;
    Visto   il   supplemento  2  alla  serie  01  di  emendamenti  al
regolamento  ECE/ONU  n.  70,  le cui prescrizioni sono contenute nel
documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2;
    Visto   il   supplemento  3  alla  serie  01  di  emendamenti  al
regolamento  ECE/ONU  n.  70,  le cui prescrizioni sono contenute nel
documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3;
    Considerato  che  il  regolamento  ECE/ONU  n.  70,  serie  01 di
emendamenti,  e' uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha
aderito  con  decisione  del  Consiglio  n. 97/836/CE del 27 novembre
1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 346 del 17 dicembre 1997;
    Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  all'emendamento 01 ed ai
successivi  supplementi  del  regolamento  70  gli allegati al citato
decreto  del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare
in unico testo le relative prescrizioni;
    Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di norme e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000,  n.  427,  di  attuazione  delle  direttive  n.  98/34/CE  e n.
98/48/CE;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Veicoli   soggetti   all'obbligo   dell'installazione   dei  pannelli
                      posteriori di visibilita'

    1.  Gli  autoveicoli  adibiti  al trasporto di cose, la cui massa
complessiva  a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2
e   N3),   devono   essere   segnalati  posteriormente  con  pannelli
retroriflettenti  o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato
e  conformi  alle  configurazioni  a),  b),  c)  e  d) della figura 1
riportata nell'allegato A al presente decreto.
    2.  I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la
cui  massa  complessiva  a  pieno  carico  supera  3,5  t  (categorie
internazionali  O3  e O4), devono essere segnalati posteriormente con
pannelli  retroriflettenti  o retroriflettenti e fluorescenti di tipo
approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura
2 riportata nell'allegato A.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 10 dell'art. 72 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, codice della
          strada:
              "10.  Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano
          a   dispositivi   oggetto   di  direttive  comunitarie,  le
          prescrizioni  tecniche sono quelle contenute nelle predette
          direttive,  salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
          7;  in  alternativa  a  quanto  prescritto  dai  richiamati
          decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle
          corrispondenti    prescrizioni   tecniche   contenute   nei
          regolamenti  o  nelle raccornandazioni emanati dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta, per completezza d'informazione, il testo
          del  comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, codice della strada:
              "2.  I  veicoli  a  motore e i loro rimorchi, di cui al
          comma  1,  lettere e),  f),  g),  h), i) e n) sono altresi'
          classificati    come   segue   in   base   alle   categorie
          internazionali:
                a) -  categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata
          del  cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
          i   50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di  costruzione
          (qualunque  sia  il sistema di propulsione) non supera i 50
          km/h;
                - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
                - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del
          cui  motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
                -  categoria  L4:  veicoli  a  tre ruote asimmetriche
          rispetto  all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
          cui  motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema  di  propulsione)  supera  i 50 km/h (motocicli con
          carrozzeria laterale);
                -  categoria  L5:  veicoli  a  tre  ruote simmetriche
          rispetto  all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
          cui  motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
                b) -  categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
                -  categoria  M1:  veicoli  destinati al trasporto di
          persone  aventi  al  massimo  otto  posti a sedere oltre al
          sedile del conducente;
                -  categoria  M2:  veicoli  destinati al trasporto di
          persone  aventi  al  massimo  otto  posti a sedere oltre al
          sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
                -  categoria  M3:  veicoli  destinati al trasporto di
          persone  aventi  al  massimo  otto  posti a sedere oltre al
          sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
                c) -  categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
                -  categoria  N1:  veicoli  destinati al trasporto di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
                -  categoria  N2:  veicoli  destinati al trasporto di
          merci,  aventi  massa  massima  superiore  a  3,5  t ma non
          superiore a 12 t;
                -  categoria  N3:  veicoli  destinati al trasporto di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
                d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
                -   cateoria  O1:  rimorchi  con  massa  massima  non
          superiore a 0,75 t;
                -  categoria O2: rimorchi con massa massima superiore
          a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
                -  categoria O3: rimorchi con massa massima superiore
          a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
                -  categoria O4: rimorchi con massa massima superiore
          a 10 t;".