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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 53

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (11G0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
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Testo in vigore dal: 12-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009; 
  Visto il decreto 13  ottobre  2003,  n.  305,  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
13 novembre 2003, n.  264,  recante  regolamento  recante  attuazione
della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il  decreto  19  aprile
2000, n. 432, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
concernente il regolamento di recepimento  della  direttiva  95/21/CE
relativa all'attuazione di  norme  internazionali  per  la  sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di  vita
e di lavoro  a  bordo,  come  modificata  dalle  direttive  98/25/CE,
98/42/CE e 99/97/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23  aprile  2009,  relativa  all'attuazione  di  norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per  le  navi  che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle  acque  sotto  la
giurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d'approdo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  introduce  misure  per  la   progressiva
riduzione  dell'impiego  di  navi  sub  standard  per  il   trasporto
marittimo mediante: 
    a) l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle  navi
non di bandiera italiana che scalano i  porti  nazionali  concernenti
l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in  materia
di  sicurezza  della  navigazione,  del  trasporto   marittimo,   dei
lavoratori  marittimi,  delle  navi  e   degli   impianti   portuali,
dell'ambiente marino e costiero e delle  risorse  biologiche  marine,
anche ai sensi e per le finalita'  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed  il  relativo
Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali; 
    b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate  in  ambito
comunitario, per l'attivita' ispettiva ed  il  fermo  di  navi,  come
consolidate per  effetto  delle  conoscenze  specialistiche  e  delle
esperienze acquisite nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi; 
    c) la partecipazione ad un sistema di controlli  da  parte  degli
Stati  di  approdo,  basato  su  ispezioni   periodiche,   effettuate
all'interno della Comunita' e della regione del  Memorandum  d'intesa
di Parigi, finalizzato ad  ispezionare  navi  non  battenti  bandiera
italiana con una frequenza proporzionale al profilo di  rischio  come
definito dall'allegato II al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 4 giugno 2010, n. 96,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  supplemento
          ordinario. 
              - La direttiva 2001/106/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 gennaio 2002, n. L 19. 
              - Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20. 
              - La direttiva 95/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  7
          luglio 1995, n. L 157 
              - La direttiva 98/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          giugno 1994, n. L 164. 
              - La direttiva 98/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27
          giugno 1998, n. L 184. 
              - La direttiva 99/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          dicembre 1999, n. L 331. 
              - La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (CE) n. 725/2004 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129.