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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 53

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (11G0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
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Testo in vigore dal:  12-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;
Visto il decreto 13 ottobre 2003, n. 305, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n. 264, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d'approdo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità
1. Il presente decreto introduce misure per la progressiva riduzione dell'impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo mediante:
a) l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, anche ai sensi e per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l'attività ispettiva ed il fermo di navi, come consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle esperienze acquisite nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi;
c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all'interno della Comunità e della regione del Memorandum d'intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come definito dall'allegato II al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 4 giugno 2010, n. 96, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario.
- La direttiva 2001/106/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 gennaio 2002, n. L 19.
- Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 95/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1995, n. L 157
- La direttiva 98/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164.
- La direttiva 98/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 1998, n. L 184.
- La direttiva 99/97/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. L 331.
- La direttiva 2009/16/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 725/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129.