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LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (11G0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 13-4-2011
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica». 
  2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
patto di stabilita' e crescita. 
  2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
nazionale di riforma». 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica». 
  2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
patto di stabilita' e crescita. 
  2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
nazionale di riforma».