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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2011, n. 36

Regolamento recante abrogazione del decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548 concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva. (11G0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2011
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Testo in vigore dal: 23-4-2011
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con  particolare
riferimento all'articolo 1, comma 7, in base al quale le funzioni del
Ministero delle comunicazioni, con le inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le  apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita'»  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  156  del  7  luglio
2001; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003  -  supplemento  ordinario  n.
150; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  194,  recante
«Attuazione    della    direttiva    2004/108/CE    concernente    il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  9  novembre  2007  -
supplemento ordinario n.228; 
  Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 13 novembre
2008 recante «Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione  delle  Frequenze
(PNRF)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del  21-11-2008  -
supplemento ordinario n. 255; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
28  agosto  1995,  n.  548,  recante  «Regolamento   concernente   la
prevenzione e l'eliminazione dei  disturbi  radioelettrici  provocati
dai ricevitori di radiodiffusione sonora  e  televisiva»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1995; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del  22  luglio   1985,   recante
disposizioni  per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  dei   disturbi
radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione  sonora  e
televisiva revisionato con decreto 27 agosto 1987,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1987; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86; 
  Considerato che la sussistenza delle prescrizioni di cui al decreto
del Ministro delle poste e telecomunicazioni 28 agosto 1995, n.  548,
relative alle frequenze utilizzabili  in  Italia  dai  ricevitori  di
radiodiffusione sonora e televisiva ha determinato l'apertura di  una
procedura di infrazione da parte della  Commissione  europea  che  ha
ravvisato nella suddetta normativa ostacoli alla libera  circolazione
dei summenzionati apparati; 
  Considerato che  il  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni 28 agosto  1995,  n.  548,  modifica  la  procedura
relativa  alla  certificazione  di  rispondenza  dei  ricevitori   di
radiodiffusione sonora e televisiva alle prescrizioni riguardante  le
frequenze disposte dal decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985 revisionato  con  decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  27  agosto
1987; 
  Ritenuto necessario  eliminare  le  suddette  limitazioni  sin  qui
imposte alla commercializzazione dei  ricevitori  di  radiodiffusione
sonora e televisiva in conformita' al Trattato CE; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati il  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, il decreto del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 agosto 1987 e  il
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28  agosto
1995, n. 548, citati nelle premesse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 gennaio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 315 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  1  del
          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  «Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244», convertito dalla  legge  14  luglio
          2008, n. 121: 
              «7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni,  con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico.». 
              - Si riporta il testo dei commi 376 e 377  dell'art.  1
          della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2,
          2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  10-bis,  10-ter,  12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  decreti  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni del 25 giugno 1985, del 27 agosto 1987  e
          del 28 agosto 1995, n. 548, vedi le premesse al decreto.