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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2024)
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Testo in vigore dal: 25-3-2011
al: 17-3-2014
aggiornamenti all'articolo
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, e, in  particolare,
l'articolo 123 - come novellato dall'articolo  10,  comma  5-septies,
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  e,  da  ultimo,
dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio
2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»
- che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce,
con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica,  con
i relativi programmi,  degli  insegnanti  e  degli  istruttori  delle
autoscuole per conducenti, nonche' i criteri per l'accreditamento  da
parte delle regioni e delle province autonome di soggetti  formatori,
diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione  automobilistica,
per l'erogazione di detti corsi; 
  Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al  quale
la formazione professionale  e'  materia  di  legislazione  esclusiva
della regione; 
  Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in  sede  di  Conferenza
Unificata,  recante:  «Modalita'  organizzative   e   procedure   per
l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5  dell'accordo,  per
quanto attiene alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita'
per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti  n.
541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 25 marzo 2002, n. 71; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Considerata la necessita' di determinare i requisiti  di  idoneita'
tecnica per  il  conseguimento  dell'abilitazione  di  insegnante  ed
istruttore di autoscuola, di  stabilire  i  programmi  dei  corsi  di
formazione  iniziale  e  periodica,  nonche'  i  criteri  minimi  per
l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome  di
soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali
enti  ogni  ulteriore  definizione  dei  criteri  di  accreditamento,
nell'ambito  dell'esercizio  della  competenza  che  agli  stessi  e'
riconosciuta in materia di formazione; 
  Vista la necessita' di assicurare criteri uniformi  in  materia  di
conseguimento delle  abilitazioni  di  insegnante  ed  istruttore  di
autoscuola; 
  Viste le osservazioni formulate dal  Consiglio  di  Stato,  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009
e 27 agosto 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009,  relativo
allo schema di decreto ministeriale  come  riformulato  in  esito  ai
suddetti pareri; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio
2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre  2010,
sul testo  rielaborato  all'esito  del  predetto  parere  reso  dalla
Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla  citata  legge
29 luglio 2010, n. 120; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 12 gennaio 2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante 
 
  1. I requisiti  per  conseguire  l'abilitazione  di  insegnante  di
autoscuola sono i seguenti: 
    a) eta' non inferiore a diciotto anni; 
    b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di
un corso di studi di almeno cinque anni; 
    c)   non   essere   stato   dichiarato   delinquente    abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto  a  misure
amministrative di sicurezza personale o alle  misure  di  prevenzione
previste dall'articolo 120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
    d) patente di guida della categoria B normale o speciale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione competente per materia, ai sensi 
              dell'art.  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplinare dell'attivita' di Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, cosi' recita: 
              «Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
          stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti  sono
          denominate autoscuole. 
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          ai comma 11-bis. 
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          soia  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,  BE,
          C, D, CE  e  DE  e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di
          qualificazione professionale. In caso di  applicazione  del
          periodo precedente, le dotazioni complessive, in  personale
          e in attrezzature,  delle  singole  autoscuole  consorziate
          possono essere adeguatamente ridotte. 
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni. 
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
                a)  l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente; 
                b) il titolare non provveda alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                c) il titolare non ottemperi alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
                a) siano venuti meno la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
                b) venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola; 
                c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica,  con  relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          od esame per il conseguimento della patente di guida. 
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
                a)  dalle  autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
                b) da soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
          una somma da euro 10.240 a curo  15.360.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.240 a curo 15.360. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis dei presente articolo. 
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui a  comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Tremo e di Bolzano, in relazione alla sede  del
          soggetto che svolge i corsi: 
                a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il  corso
          non si tiene regolarmente; 
                b) per un periodo da tre a sei mesi. quando il  corso
          si tiene in carenza dei  requisiti  relativi  all'idoneita'
          dei docenti, alle  attrezzature  tecniche  e  ai  materiale
          didattico; 
                d) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi  nei
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b). 
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639. 
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  io  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». 
              - L'art. 117, terzo comma ,  della  Costituzione  cosi'
          recita: 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          dei lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione;
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali.  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». 
              - L'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112  (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), cosi' recita: 
              «3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
          dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni
          relative: 
                a)   alla   autorizzazione   e   vigilanza    tecnica
          sull'attivita'  svolta  dalle  autoscuole  e  date   scuole
          nautiche; 
                b) al  riconoscimento  dei  consorzi  di  scuole  per
          conducenti di veicoli a motore; 
                c) agli esami per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
          degli insegnanti e istruttori di autoscuola; 
                d) al rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese  di
          autoriparazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 
                e)  al  controllo   sull'osservanza   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella nel settore  dell'autotrasporto  di
          cose per conto terzi; 
                f) al rilascio  di  licenze  per  l'autotrasporto  di
          merci per conto proprio; 
                g)  agli  esami  per  il  conseguimento  dei   titoli
          professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
          e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto su strada; 
                h)  alla  tenuta  degli   albi   provinciali,   quali
          articolazioni       dell'albo        nazionale        degli
          autotrasportatori.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio  2008,  n.  144,  e'  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio  2008,
          n. 121. 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
              «1. Non possono conseguire  la  patente  di  guida,  il
          certificato di abilitazione professionale per la  guida  di
          motoveicoli e il certificato di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori i delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure
          di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di   prevenzione
          previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,   ad
          eccezione di quella di cui all'art. 2,  e  dalla  legge  31
          maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i  reati  di
          cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1993,  n.  309,
          fatti salvi gli  effetti  di  provvedimenti  riabilitativi,
          nonche' i soggetti destinatari  dei  divieti  di  cui  agli
          articoli 75, comma  1,  lettera  a),  e  75-bis.  comma  1,
          lettera f), dei medesimo testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per  tutta  la
          durata  dei  predetti  divieti.  Non   possono   di   nuovo
          conseguire  la  patente  di  guida  e  persone  a  cui  sia
          applicata per la seconda volta, con  sentenza  di  condanna
          per il reato di cui al terzo periodo del comma 2  dell'art.
          222, la revoca della patente ai sensi  del  quarto  periodo
          del medesimo comma.».