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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2024)
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Testo in vigore dal: 6-4-2024
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                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, e, in  particolare,
l'articolo 123 - come novellato dall'articolo  10,  comma  5-septies,
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  e,  da  ultimo,
dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio
2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»
- che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce,
con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica,  con
i relativi programmi,  degli  insegnanti  e  degli  istruttori  delle
autoscuole per conducenti, nonche' i criteri per l'accreditamento  da
parte delle regioni e delle province autonome di soggetti  formatori,
diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione  automobilistica,
per l'erogazione di detti corsi; 
  Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al  quale
la formazione professionale  e'  materia  di  legislazione  esclusiva
della regione; 
  Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in  sede  di  Conferenza
Unificata,  recante:  «Modalita'  organizzative   e   procedure   per
l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5  dell'accordo,  per
quanto attiene alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita'
per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti  n.
541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 25 marzo 2002, n. 71; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Considerata la necessita' di determinare i requisiti  di  idoneita'
tecnica per  il  conseguimento  dell'abilitazione  di  insegnante  ed
istruttore di autoscuola, di  stabilire  i  programmi  dei  corsi  di
formazione  iniziale  e  periodica,  nonche'  i  criteri  minimi  per
l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome  di
soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali
enti  ogni  ulteriore  definizione  dei  criteri  di  accreditamento,
nell'ambito  dell'esercizio  della  competenza  che  agli  stessi  e'
riconosciuta in materia di formazione; 
  Vista la necessita' di assicurare criteri uniformi  in  materia  di
conseguimento delle  abilitazioni  di  insegnante  ed  istruttore  di
autoscuola; 
  Viste le osservazioni formulate dal  Consiglio  di  Stato,  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009
e 27 agosto 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009,  relativo
allo schema di decreto ministeriale  come  riformulato  in  esito  ai
suddetti pareri; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio
2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre  2010,
sul testo  rielaborato  all'esito  del  predetto  parere  reso  dalla
Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla  citata  legge
29 luglio 2010, n. 120; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 12 gennaio 2011; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante 
 
  1. I requisiti  per  conseguire  l'abilitazione  di  insegnante  di
autoscuola sono i seguenti: 
    a) eta' non inferiore a diciotto anni; 
    ((b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;)) 
    c)   non   essere   stato   dichiarato   delinquente    abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto  a  misure
amministrative di sicurezza personale o alle  misure  di  prevenzione
previste dall'articolo 120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
    d) patente di guida della categoria  B  normale  o  speciale  ((,
conseguita in Italia o in uno Stato membro  della  Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e  convertita  in
patente di guida italiana)). 
  1-bis. La revoca della  patente  di  cui  al  comma  1,  lett.  d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.