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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2024)
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Testo in vigore dal:  6-4-2024
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;
Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione;
Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonché i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione;
Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
((
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
))
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale
((, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana))
.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.